Ambiente. DM 20/2011 – Prevenzione inquinamenti da sversamenti di elettroliti rilasciati da batterie al piombo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14.03.2011 il Decreto Ministero Ambiente 24 gennaio 2011 n. 20, in attuazione dell’articolo 195, c. 2, lettera q) del Testo unico ambientale D.lgs 152/2006, articolo che affida allo Stato il compito di individuare le sostanze assorbenti necessarie per prevenire l’inquinamento del suolo/sottosuolo e evitare danni alla salute e all’ambiente, nel caso di fuoriuscita di acido dalle batterie.
Il nuovo provvedimento, in vigore dal 29 marzo c.a., contiene il Regolamento sulle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati a stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al piombo. Sono pertanto stabilite precise regole riguardanti sostanze assorbenti e neutralizzanti atte al contenimento di sversamenti di soluzioni elettrolitiche provenienti da accumulatori al piombo.
L’obbligo di dotarsi materiale assorbente e di contenimento vale anche per gli utilizzatori di carrelli elevatori a batteria ed attrezzature assimilabili.
Con l’articolo 1, il legislatore definisce il campo di applicazione del D.lgs n 60. In particolare, tenendo conto delle dimensioni degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamenti, definisce la quantità delle sostanze atte ad assorbire e neutralizzare eventuali fuoriuscite accidentali, al fine di contenere e prevenire danni all’ambiente.
La misura della sostanza assorbente è effettuata in base ai parametri definiti dall’allegato I del regolamento stesso, che considera le tipologie di utilizzo (batterie stazionarie; elementi fissi; batterie portatili); i depositi per la vendita all’ingrosso 200 litri (agenzie di rappresentanza in genere), depositi per la vendita al dettaglio 100 litri (ricambisti, concessionarie auto e moto), esercizi per la ricarica e la sostituzione 25 litri; le fabbriche di accumulatori; i consorzi nazionali per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e per i rifiuti piombosi; il trasporto batterie.
Nell’allegato sono definite alcune considerazioni in merito al tipo della sostanza assorbente.
In particolare, nella premessa all’allegato vengono definiti i criteri per la definizione della sostanza assorbente di modo che risponda alle caratteristiche desiderate. Il legislatore stabilisce che per garantire un’efficacia di neutralizzazione, la soluzione deve essere testata dalle Università oppure da istituti specializzati. Vengono poi definite, in base al tipo di accumulatore e del tipo di utilizzatore (es. piccoli, medio o grandi utilizzatori), le quantità di sostanza che deve essere a disposizione in caso di incidente.
Riferimenti
05042011Batterie_Dm 20_2011_sostanze assorbenti

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