Si segnalano alcuni chiarimenti pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro circa le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione unico per aziende con più unità produttive e sulle disposizioni che regolano la sostituzione del RSPP in congedo di maternità.
Quali sono le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione unico?
Il servizio di prevenzione e protezione rappresenta, nell’ambito delle norme antinfortunistiche dettate dal testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo strumento normativo per eccellenza nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.
La possibilità di istituire il servizio di prevenzione e protezione unico nei casi di aziende costituite da più unità produttive, così come previsto dall’art.31, comma 8 del D.Lgs. 81/2008, è dettata dall’opportunità di una gestione più efficace in quanto centralizzata del SPP e dall’esigenza di risolvere problemi sorti in passato riguardo alla valutazione della sussistenza della ”autonomia finanziaria e tecnico funzionale” dell’unità produttiva, necessaria al fine ...
La Cassazione Penale, Sezione Quarta, con l'interessante sentenza n. 1834 del 15 gennaio 2010 si è pronunciata in merito alle tresformazioni che il ruolo e le responsabilità dell'RSPP hanno avuto nel tempo a seguito dell'evoluzione normativa che ha interessato questa figura.
La Suprema Corte si è così pronunciata: “la designazione del [omissis] quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest'ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l'osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 [art. 33 D.Lgs. 81/08, n.d.r.] e, tra essi, l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare.
Nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il ...
Scadenza del 26 aprile per la rilevazione di radiazioni ottiche artificiali nei luoghi di lavoro.
Dal 26 Aprile 2010 entrerà in vigore l'obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio derivante dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, con particolare attenzione ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Il Decreto Legislativo n. 81/08 Titolo VIII (art.li da 213 al 220) introduce misure di protezione dei lavoratori contro i rischi relativi all'esposizione a radiazioni ottiche di origine artificiale e in particolare ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
A partire dal 26 Aprile 2010 saranno in vigore gli obblighi a carico del datore di lavoro:
a) Valutare, e se necessario, calcolare o misurare i livelli di radiazioni ottiche a cui i lavoratori sono esposti;
b) Tenere conto dell'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i valori di esposizione;
c) Individuare eventuali metodi di riduzione ...
Si allungano i tempi per adeguare i vecchi impianti.
Il Decreto Milleproroghe ha rinviato di due anni i termini per l’adeguamento di quegli impianti, previsto dall’art. 281 del Testo Unico ambientale, che non erano mai stati inclusi in alcun campo normativo riguardante le emissioni in atmosfera (D.P.R. n. 203/1988) e che ricadono nell’ambito di applicazione del DLgs. n.152/2006.
Già precedentemente prorogata di altri due anni la scadenza passa dal 29 aprile 2011 al 29 aprile 2013.
Con la nuova normativa tali impianti sono soggetti all’adeguamento (per esempio le emissioni diffuse liberate nell’ambiente di lavoro senza una cappa di aspirazione devono essere convogliare in un apposito camino) e alla richiesta di autorizzazione alle emissioni.
La domanda di autorizzazione dell’impianto va presentata almeno 6 mesi prima della scadenza, entro il 29 ottobre 2012 e alla ricezione della risposta, l’azienda deve adeguare i propri impianti entro e non oltre il 29 aprile 2013. Nonostante la proroga ...
Il Business process management è l’insieme di attività necessarie per definire, ottimizzare, monitorare e integrare i processi aziendali, al fine di creare un processo orientato a rendere efficiente ed efficace il business dell’azienda.
Il BPM è una via intermedia fra la gestione d'impresa e l'Information Technology, ed è riferito a processi operativi, che interessano variabili quantitative e sono ripetuti su grandi volumi quotidianamente. Un processo del genere è adatto all'automazione, mentre i processi di carattere strategico-decisionale utilizzano la tecnologia come un supporto che difficilmente può sostituire l'attività umana.
Il BPM differisce dal BPR (Business Process Re-engineering), che toccò la sua massima diffusione negli anni novanta, perché mira ad un miglioramento incrementale dei processi, mentre il secondo ad un miglioramento radicale.
I software di BPM dovrebbero velocizzare e semplificare la gestione e il miglioramento dei processi aziendali. Per ottenere questi obiettivi, un software di BPM deve monitorare l'esecuzione dei processi, consentire ai manager di ...