Direttiva prodotti da costruzione CPD. Marcatura CE per gli aggregati. Stabiliti i metodi per il controllo della conformità (D.M. 16/11/09)

Direttiva prodotti da costruzione CPD. Marcatura CE per gli aggregati. Stabiliti i metodi per il controllo della conformità (D.M. 16/11/09). Il Ministero delle Infrastrutture ha determinato i metodi per il controllo della conformità per gli aggregati e necessari per poter apporre la marcatura CE, ai sensi della Direttiva prodotti da costruzione (CPD). APPROFONDIMENTI Il Ministero delle Infrastrutture, con Decreto 16 novembre 2009 (1), ha disposto l’applicazione della Direttiva CEE n. 89/106 (2) sui prodotti da costruzione, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli aggregati. Campo di applicazione Il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il 5 marzo 2010, in sintesi dispone i metodi per il controllo della conformità, per gli: • aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico; • aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate. Disposizioni Per poter ...

SISTRI. Prorogati i termini di iscrizione.

Prorogati i termini di iscrizione al SISTRI L’articolo 1, comma 1, del D.M. 15 febbraio 2010 (pubblicato in GU 27/2/2010, n. 48) ha prorogato di trenta giorni i termini di iscrizione al SISTRI. I nuovi termini sono pertanto i seguenti: a) 30 marzo 2010 per: • imprese ed enti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti (imprese di cui all’art. 212, comma 5 del d. LG. 152/2006); • commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; • imprese ed enti che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compresi gli impianti che effettuano recupero/smaltimento di rifiuti urbani; • imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e che occupano più di 50 dipendenti; • imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi e che occupano più di 50 dipendenti; • centri di raccolta di rifiuti urbani e piattaforme • terminalisti concessionari dell’area portuale di cui ...

DLGS 81-08. Radiazioni ottiche artificiali: obbligo di valutazione del rischio dal 26 aprile 2010

Radiazioni ottiche artificiali: obbligo di valutazione del rischio dal 26 aprile 2010 L’obbligo di valutazione del rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali è stabilito nel capo V del titolo VIII del d.lgs. 81/2008, ed entrerà in vigore il 26 aprile 2010. APPROFONDIMENTI Il d. lgs. 81/2008 (1) prevede l’entrata in vigore del capo V del titolo VIII (2) il 26 aprile 2010. Si tratta dell’obbligo di effettuare al valutazione del rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali. Il rischio è presente in tutti i cicli produttivi che utilizzano attrezzature, macchine ed impianti che comportano l’emissione di radiazioni UV, visibili ed infrarosse di lunghezza d’onda da 100 nm a 1 mm. I macchinari che costituiscono sorgenti di radiazioni ottiche per le quali va effettuata la valutazione del rischio sono diffusamente utilizzati anche nel settore industriale. Tra queste sorgenti segnaliamo, a solo titolo esemplificativo, le seguenti macchine ed attrezzature: - attrezzature ...

DLGS 231-01. Illeciti ambientali e responsabilità amministrativa degli enti

La Direttiva 2008/99/CE sui reati ambientali, pubblicata il 6 dicembre, dovrà essere recepita entro il 26 dicembre 2010; per tale data, pertanto, gli illeciti ambientali verranno dovranno essere inseriti tra i reati suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01. dell'avv. Maurizio Arena (curatore della rivista I Reati Societari). E’ stata pubblicata sulla G.U.C.E. del 6 dicembre 2008 la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente. La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e dovrà essere recepita entro il 26 dicembre 2010. Ciascuno Stato membro dovrà adoperarsi affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati (art 3): “a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone ...