In vista dell’emanazione del provvedimento di recepimento della nuova direttiva macchine, si riporta un’analisi delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17.
APPROFONDIMENTI
Il Presidente della Repubblica con Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17 (1) ha disposto l’attuazione della Direttiva CE n. 2006/42, relativa alla sicurezza delle macchine.
Il nuovo provvedimento, che è in vigore dal 6 marzo 2010, nel recepire la Direttiva, interviene nel risolvere tutta una serie di problemi sorti a livello comunitario in merito alla corretta applicazione della Direttiva CEE n. 89/392 e successive modificazioni, la quale è stata successivamente abrogata e sostituita dalla Direttiva CE n. 98/37.
Campo di applicazione ed esclusioni
Sono soggetti alle nuove disposizioni:
a) le macchine;
b) le attrezzature intercambiabili;
c) i componenti di sicurezza;
d) gli accessori di sollevamento;
e) le catene, le funi e le cinghie;
f) i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) le quasi-macchine.
Esclusioni
Sono invece esclusi dall’applicazione:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di trasporto:
1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del D.M. 19 novembre 2004 (2), ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della Legge 27 dicembre 1973 n. 942 (3), e successive modificazioni, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
3) veicoli oggetto del D. M. 31 gennaio 2003 (4), ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;
5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;
f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti ed oggetto della Legge 18 ottobre 1977 n. 791 (5):
1) elettrodomestici destinati a uso domestico;
2) apparecchiature audio e video;
3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione;
4) macchine ordinarie da ufficio;
5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
6) motori elettrici;
n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
1) apparecchiature di collegamento e di comando;
2) trasformatori.
Definizioni
# Ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni di intende per: “macchina”:
1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
# “quasi-macchine”, insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasimacchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente decreto;
# “immissione sul mercato”, la prima messa a disposizione, all’interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
# “fabbricante”, persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo;
# “mandatario”, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità previste dal nuovo provvedimento;
# “messa in servizio”, il primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno della Comunità, di una macchina oggetto delle disposizioni previste dal presente Decreto Legislativo.
Immissione sul mercato delle macchine
Per poter essere immettere sul mercato o in servizio le macchine, il fabbricante o il suo mandatario deve:
a) rispettare i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I;
b) aver costituito il fascicolo tecnico, i cui contenuti sono riportati nella parte A, dell’allegato VII;
c) fornire in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) adottare le procedure di valutazione della conformità previste all’articolo 9;
e) redigere la dichiarazione CE di conformità i cui contenuti sono riportati nella parte 1, sezione A, dell’allegato II. Detta dichiarazione deve accompagnare la macchina;
f) apporre la “marcatura CE”.
Procedure di valutazione della conformità delle macchine non ricomprese nell’allegato IV (art. 9)
Il fabbricante o il suo mandatario per poter redigere la dichiarazione CE di conformità e apporre la marcatura CE sulle macchine non ricomprese nell’allegato IV (6) del Decreto, deve adottare la procedura di valutazione di conformità con controllo interno della fabbricazione.
La valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione è la procedura secondo la quale il fabbricante o il suo mandatario, assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i requisiti previsti dal nuovo Decreto.
Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico e ai requisiti previsti dal Decreto in questione.
Procedure di valutazione della conformità delle macchine ricomprese nell’allegato IV e fabbricate conformemente alle norme armonizzate – norme di buona tecnica (art. 9)
Il fabbricante o il suo mandatario per poter redigere la dichiarazione CE di conformità e apporre la marcatura CE sulle macchine ricomprese nell’allegato IV (6) del Decreto e costruite conformemente alle norme armonizzate (norme di buona tecnica), nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, deve adottare una delle seguenti procedure di valutazione di conformità:
a) procedura di valutazione della conformità con controllo interno della fabbricazione della macchina.
La valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione è la procedura secondo la quale il fabbricante o il suo mandatario, assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i requisiti previsti dal nuovo Decreto.
Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico e ai requisiti previsti dal Decreto in questione.
b) procedura di esame per la certificazione CE del tipo ed applicazione del controllo interno della fabbricazione della macchina.
La certificazione dell’esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un Organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina soddisfa i requisiti previsti del Decreto in questione.
Ad esito positivo delle verifiche di cui sopra, l’Organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo. L’attestato in questione ha validità di cinque anni e può essere rinnovato per lo stesso periodo di tempo.
Infine, il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico e ai requisiti previsti dal Decreto in questione.
c) la procedura di garanzia qualità totale.
La garanzia della qualità totale è la procedura mediante la un Organismo notificato valuta e approva il sistema qualità adottato dal fabbricante e ne controlla la relativa applicazione.
Il sistema di qualità che il fabbricante deve adottare si riferisce alla progettazione, alla fabbricazione, all’ispezione finale e al collaudo delle macchine.
Il sistema qualità deve garantire la conformità delle macchine alle disposizioni del nuovo Decreto e i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un’interpretazione uniforme delle misure riguardanti le procedure e la qualità, quali programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Procedure di valutazione della conformità delle macchine ricomprese nell’allegato IV e fabbricate senza applicare le norme armonizzate – norme di buona tecnica o applicandole parzialmente (art. 9)
Il fabbricante o il suo mandatario per poter redigere la dichiarazione CE di conformità e apporre la marcatura CE sulle macchine ricomprese nell’allegato IV (6) del Decreto e costruite senza applicare le norme armonizzate (norme di buona tecnica) o applicandole parzialmente, deve adottare una delle seguenti procedure di valutazione di conformità:
a) procedura di esame per la certificazione CE del tipo ed applicazione del controllo interno della fabbricazione della macchina.
La certificazione dell’esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un Organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina soddisfa i requisiti previsti del Decreto in questione.
Ad esito positivo delle verifiche di cui sopra, l’Organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo. L’attestato in questione ha validità di cinque anni e può essere rinnovato per lo stesso periodo di tempo.
Infine, il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico e ai requisiti previsti dal Decreto in questione.
c) la procedura di garanzia qualità totale.
La garanzia della qualità totale è la procedura mediante la un Organismo notificato valuta e approva il sistema qualità adottato dal fabbricante e ne controlla la relativa applicazione.
Il sistema di qualità che il fabbricante deve adottare si riferisce alla progettazione, alla fabbricazione, all’ispezione finale e al collaudo delle macchine.
Il sistema qualità deve garantire la conformità delle macchine alle disposizioni del nuovo Decreto e i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un’interpretazione uniforme delle misure riguardanti le procedure e la qualità, quali programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Immissione sul mercato delle quasi-macchine
Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell’immissione sul mercato, deve accertarsi che:
a) siano rispettati tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I;
b) sia preparata la documentazione tecnica prevista nell’allegato VII, parte B;
c) siano preparate le istruzioni per l’assemblaggio di cui all’allegato VI. In particolare Le istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine devono:
-) contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute;
-) essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo mandatario;
d) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione i cui contenuti sono previsti nella parte 1, sezione B dell’allegato II.
Le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione devono accompagnare la quasi-macchina fino all’incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisce reato è prevista la sanzione:
# da 4.000 euro a 24.000 euro, per il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di sicurezza previsti nell’allegato I del nuovo Decreto. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti;
# da 3.000 euro a 18.000 euro, per il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle disposizioni relative all’obbligo di:
-) predisporre la documentazione tecnica prevista nell’allegato VII, parte B;
-) preparare le istruzioni per l’assemblaggio;
-) redigere la dichiarazione di incorporazione;
# da 2.000 euro a 12.000 euro, per il fabbricante o il suo mandatario che, su richiesta dell’autorità di sorveglianza, omette di esibire la documentazione contenuta nel fascicolo tecnico, di cui all’allegato VII del presente decreto;
# da 2.000 euro a 12.000 euro, per il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità;
# da 1.000 euro a 6.000 euro, per chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità;
# da 1.000 euro a 6.000 euro, nei confronti di colui che promuove pubblicità di macchine che non rispettano le prescrizioni del presente Decreto.
Le sanzioni di cui sopra si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo.
Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla pericolosità della non conformità rilevata, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di 150.000 euro.
Infine, le sanzioni sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico.
Abrogazioni
A partire dal 6 marzo 2010 perde efficacia il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 (7) ad esclusione delle disposizioni previste all’articolo 11 (norme finali e transitorie), comma:
# 1, il quale dispone che in caso di modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già ammessi sul mercato o già in servizio alla data del 21 settembre 1996 e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del citato Decreto;
# 3, il quale dispone che chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al D.M. 12 settembre 1959 (8), messe in servizio successivamente alla data del 21 settembre 1996, ha l’obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell’ISPESL dell’avvenuta installazione della macchina.
In particolare rientrano in detto obbligo:
a) le scale aeree ad inclinazione variabile;
b) i ponti sviluppabili su carro;
c) i ponti sospesi muniti di argano;
d) gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
e) gli idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri;
f) le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali.
Note
(1) pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010.
(2) relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli.
(3) relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
(4) relativo all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
(5) relativa alla garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
(6) le macchine ricomprese nell’allegato IV, sono:
1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale;
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;
4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;
4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato;
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili;
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
7. Fresatrici ad asse verticale, “toupies” ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili;
8. Seghe a catena portatili da legno;
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s;
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale;
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
12.1. locomotive e benne di frenatura;
12.2. armatura semovente idraulica;
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione;
14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari;
15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
16. Ponti elevatori per veicoli;
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri;
18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto;
19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone;
20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11;
21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza;
22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS);
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
(7) recante il regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
(8) recante l’attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.




