DPI. Dispositivi di protezioni individuale: revocata la validità della norma EN 353-1:2002 (Decisione CE n. 170/10)

Dispositivi di protezioni individuale (DPI): revocata la validità della norma EN 353-1:2002 (Decisione CE n. 170/10).

La Commissione d’Europa ha disposto il ritiro della norma EN 353-1:2002 in quanto non soddisfa pienamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall’allegato II della Direttiva CE n. 89/686.

APPROFONDIMENTI
La Commissione d’Europa con Decisione CE del 19 marzo 2010 n. 170 (1) ha disposto il ritiro della norma EN 353-1:2002 relativa ai dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1: dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida”, in quanto non conforme alle disposizioni previste dalla Direttiva CE n. 89/686 (2), relativa ai dispositivi di protezione individuale.

Motivazioni del ritiro
Il ritiro della norma in questione si è resa necessaria in vista del fatto che il Regno Unito ha sollevato un’obiezione formale nei confronti della norma EN 353-1:2002 (3) ed in particolar modo per quanto riguarda il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all’allegato II (4) della Direttiva, giacché il metodo di prova previsto non analizzi condizioni di caduta ragionevolmente prevedibili come una caduta all’indietro o una caduta sul fianco, il che comporta un rischio significativo di malfunzionamento del sistema.
Disposizioni
A seguito dell’obbiezione sollevata dal Regno Unito e dell’esame effettuato ove è stato riscontrato che la norma non soddisfa pienamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alle sezioni 1.1.1 (5), 1.4 (6) e 3.1.2.2 (7) dell’allegato II della Direttiva, la Commissione ha disposto che la EN 353-1:2002 non conferisce più presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva CEE n. 89/686, in quanto ritirata.

Note

(1) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 75 del 23 marzo 2010.
(2) recepita con Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475.
(3) adottata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) nell’agosto 2003 e pubblicata per la prima volta, il relativo riferimento con la Comunicazione CE n. 2003/C 87/02.
(4) recante i requisiti essenziali di salute e di sicurezza che i dispositivi di protezione individuale devono rispettare per poter essere marcati CE.
(5) il punto 1.1.1., relativo all’ergonomia, dispone testualmente:

“I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile”.

(6) 1.4, relativo alla nota informativa del fabbricante, dispone testualmente:

“La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell’ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l’utilizzatore;
b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
g) il significato della marcatura”.

(7) il punto 3.1.2.2, relativo alla prevenzione delle cadute dall’alto, dispone testualmente:

“I DPI destinati a prevenire le cadute dall’alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell’utilizzatore.

Essi devono inoltre garantire che al termine della frenatura l’utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi.

Nella sua nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:
— alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al «tirante d’aria» minimo necessario al di sotto dell’utilizzatore;
— al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di raccordarne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro”.

DPI Decisione 0170 2010

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