SISTRI Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti. Proroga dei termini e nuove indicazioni

Proroga dei termini e nuove indicazioni relative al SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti).

Il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che ha istituito il SISTRI, ossia il sistema per assicurare la tracciabilità dei rifiuti, è stato modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010, già in vigore dal 28 febbraio. Il nuovo decreto ha in particolare prorogato di 30 giorni i termini per l’iscrizione facendo slittare la scadenza per il primo gruppo di soggetti obbligati al 30 marzo 2010 e per il secondo gruppo al 29 aprile 2010.

APPROFONDIMENTI
Con il decreto ministeriale 15 febbraio 2010 (1) sono state introdotte modifiche ed integrazioni al precedente decreto (2) che ha istituito il SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si pone come obiettivo il controllo della movimentazione dei rifiuti attraverso l’informatizzazione dei dati relativi alla fase di produzione, di trasporto e di smaltimento o recupero.

Le principali modifiche ed integrazioni che riguardano anche la fase iniziale di iscrizione concernono:
- la proroga di trenta giorni dei termini per l’iscrizione al sistema (3);
- alcune modalità di iscrizione anche con una diversa individuazione delle categorie di iscrizione relative alle attività di recupero e di smaltimento e conseguenti modifiche alla scheda di iscrizione da utilizzarsi (5);
- la definizione di “delegato” (6);
- le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate come attività professionale (con iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 5 del d. lgs. 152/2006) con la possibilità di richiedere più dispositivi USB (7);
- gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani (8).
Ulteriori modifiche riguardano:
- i tempi per le registrazioni delle movimentazione nel sistema (9);
- l’introduzione di ulteriori casi particolari (produttori non inquadrabili come “enti o imprese”, trasporto transfrontaliero, attività sanitaria al di fuori delle strutture sanitarie) (10).

Proroga di trenta giorni dei termini per l’iscrizione al SISTRI (3)
Obbligati ad iscriversi al SISTRI sono essenzialmente tutti i soggetti che attualmente sono tenuti all’invio della comunicazione annuale MUD ai sensi dell’articolo 189, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A questi si aggiungono gli operatori che intervengono nei trasporti intermodali dei rifiuti.
Tali soggetti, per l’iscrizione a SISTRI, sono stati divisi in due gruppi, con tempistiche di iscrizione diverse: 28 febbraio per il primo gruppo e 30 marzo per il secondo. Questi termini divengono ora per effetto della proroga di trenta giorni rispettivamente 30 marzo e 29 aprile 2010.
In dettaglio:
1) appartengono al primo gruppo, con obbligo di iscrizione dal 14 gennaio 2010 al 30 marzo 2010
- le imprese e gli enti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti (imprese di cui all’art. 212, comma 5 del d. lgs. 152/2006);
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compresi gli impianti che effettuano recupero/smaltimento di rifiuti urbani, eccettuati i centri di raccolta comunali o intercomunali di cui al d.m. 8 aprile 2008 e quindi non autorizzati in via ordinaria;
- le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e che occupano più di 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi e che occupano più di 50 dipendenti;
- i terminalisti concessionari dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e le imprese portuali di cui all’articolo 16 della legge n. 84/1994 cui sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci;
- i raccomandatari marittimi delegati dall’armatore o dal noleggiatore di navi che trasportano rifiuti;
- i consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione per conto dei consorziati;
- le associazioni di categoria o loro società di servizi.

Per le imprese che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento, il nuovo decreto precisa (4) che, qualora siano anche produttrici di rifiuti non pericolosi derivanti dalle loro attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, sono tenute ad iscriversi entro il medesimo termine del 30 marzo anche nella categoria dei produttori indipendentemente dal numero di dipendenti.

2) appartengono al secondo gruppo, con obbligo di iscrizione dal 13 febbraio al 29 aprile 2010
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e che occupano fino a 50 dipendenti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi che occupano da 11 a 50 dipendenti.

Modalità di iscrizione e modifiche alla scheda di iscrizione (5)
Sono state modificate alcune parti della scheda di iscrizione, pubblicata in allegato al nuovo decreto, e sono state formalmente confermate le indicazioni per l’iscrizione a SISTRI già apparse sul sito www.sistri.it.
Il decreto, comunque, stabilisce che le iscrizioni perfezionate entro il 28 febbraio 2010, secondo le modalità e con la scheda precedentemente pubblicata sono fatte salve e considerate valide.
Le principali integrazioni e modifiche alla scheda di iscrizione sono:
- l’indicazione del numero dei dipendenti, da inserirsi per ciascuna unità locale (punto 2.3): secondo la nuova scheda, la quantificazione deve essere fatta con riferimento all’anno precedente (cioè al 2009) conteggiando il numero medio dei dipendenti considerando sia gli occupati a tempo pieno che quelli a tempo parziale e quelli stagionali;
- l’indicazione della modalità di richiesta dei dispositivi USB (punto 2.4): viene chiarita l’alternativa tra l’ iscrizione dell’unità locale unitariamente intesa (prima opzione) e l’iscrizione con la suddivisione dell’unità locale in unità operative (seconda opzione), possibile peraltro solo per i produttori iniziali di rifiuti. Conseguentemente, il punto 2.5 va compilato solo se al punto 2.4 è stata barrata la prima opzione;
- la suddivisione della macro-categoria di iscrizione “attività di recupero R5, R10, R11, R12, R13, e di smaltimento D2, D3, D4, D7, D13, D14, D15”, in 12 autonome categorie individuate dai singoli codici “R” e “D”; per ciascuna di dette 12 categorie deve essere compilata una specifica sezione 2A e deve essere versato il relativo contributo per ogni attività. Viene invece confermato che tutte le altre categorie, anche se indicanti più operazioni “R” o “D”, costituiscono ciascuna una sola categoria per la quale deve essere compilata una sola sezione 2A per singola unità locale e deve essere corrisposto un solo contributo;
- l’inserimento nella sezione 3 “Attività di raccolta e trasporto di rifiuti” di una sezione 3A con la quale l’impresa può richiedere ulteriori dispositivi USB, aggiuntivi rispetto a quello previsto per la sede legale, per sedi operative decentrate ove intende effettuare le operazioni di inserimento dati al SISTRI, in tale caso per ogni USB richiesto deve essere corrisposto un ulteriore contributo annuale.

Viene ufficializzata la modalità di iscrizione tramite invio della scheda per posta elettronica all’indirizzo iscrizionemail@sistri.it.

Modalità di versamento del contributo
Per il pagamento dei contributi viene prevista la possibilità di effettuare il versamento:
- con un unico pagamento, complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali oggetto di iscrizione, o, in alternativa,
- con più pagamenti distinti per ciascuna unità locale.

Il versamento può essere effettuato, citando sempre nella casuale il numero di pratica ottenuto in seguito all’invio della richiesta di iscrizione:
• presso qualsiasi Ufficio Postale:mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:
- Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 – contributo SISTRI/anno 2010;
- il codice fiscale dell’impresa;
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;

• presso gli sportelli del proprio Istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:
- contributo SISTRI/anno 2010;
- il codice fiscale dell’impresa;
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;

• presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia): versando il contributo in contanti
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:
- Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 – contributo SISTRI/anno 2010;
- il codice fiscale dell’Operatore;
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.

Definizione di “delegato” (6)
Il nuovo decreto sostituisce la definizione di delegato già presente nell’allegato IA al decreto 17 dicembre 2009, con la seguente: “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica.” Viene quindi chiarito che il “delegato” sostanzialmente corrisponde all’incaricato che attualmente provvede alla tenuta dei registri di carico e scarico ed alla compilazione dei formulari e con il SISTRI opererà inserendo i dati nel sistema, essendo titolare del certificato elettronico per l’accesso al sistema stesso.

Attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate come attività professionale (7)
Come accennato illustrando le modifiche alla scheda di iscrizione, il nuovo decreto prevede per le imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, con iscrizione all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, la possibilità di richiedere un dispositivo USB per la sede legale ed ulteriori dispositivi USB per le proprie sedi operative decentrate dove possono operare altri delegati rispetto a quelli presenti nella sede legale. Le imprese di trasporto che siano già iscritte possono richiedere una variazione di iscrizione rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36.
Nel caso in cui l’impresa scelga di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna sede operativa decentrata, il contributo sarà versato per ciascuna sede per cui si chiede l’iscrizione, sommato al contributo dovuto per le black box richieste per ciascun veicolo a motore.
Per le imprese di trasporto, il contributo deve essere versato un’unica soluzione di pagamento per l’intera somma dovuta (sede legale + sedi operative + n. black box).
Nel caso di imprese che, oltre all’iscrizione all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, hanno anche l’iscrizione per il trasporto dei propri rifiuti (art. 212, comma 8), il contributo da applicare per le black box sarà quello dovuto per l’attività di raccolta e trasporto a titolo professionale (art. 212, comma 5).
Non è stato invece ancora espressamente precisato che parlando di iscrizione ai sensi dell’art. 212, comma 5, ci si intende riferire e comprendere anche le corrispondenti iscrizioni (per il trasporto professionale) ai sensi dell’art. 212, comma 18, cosiddetto “trasporto in regime semplificato”.

Impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani (8)
Il nuovo decreto stabilisce l’obbligo di iscrizione a SISTRI per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, mentre rimangono esclusi dall’obbligo di iscrizione le imprese e gli enti che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani con l’iscrizione alla categoria 1 dell’Albo gestori ambientali.
Il calcolo del contributo dovuto dagli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani dovrà essere effettuato, secondo il nuovo decreto, con riferimento al contributo previsto per gli impianti di recupero/smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nell’allegato II al decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

Tempistica per la registrazione nel sistema delle movimentazioni (9)
Il nuovo decreto modifica la tempistica di accesso al sistema per la compilazione della scheda “Area movimentazione”.
In caso di avvio a recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi:
- il produttore comunica i dati relativi allo smaltimento/recupero, inserendoli nella scheda “Area movimentazione”, almeno 4 ore prima dell’inizio del trasporto, salvo giustificati motivi di emergenza che dovranno essere indicati nella parte delle annotazioni dell’”Area registro cronologico”;
- il trasportatore accede al sistema ed inserisce i dati di propria competenza nella scheda “Area movimentazione” almeno 2 ore prima dell’inizio del trasporto di rifiuti pericolosi.
In caso di avvio a smaltimento/recupero di rifiuti non pericolosi:
- la scheda “Area movimentazione” deve essere compilata dal produttore/detentore e dal trasportatore prima del trasporto.

Casi particolari (10)
Il nuovo decreto aggiunge ai casi particolari già previsti le seguenti ipotesi:

1) Produttori di rifiuti speciali non pericolosi non inquadrabili come “enti o imprese”
L’obbligo di comunicare all’impresa di trasporto i dati necessari per la compilazione della scheda SISTRI “Area movimentazione”, previsto dall’art. 6, comma 1 e 2 del d.m. 17 dicembre 2009, viene esteso anche ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi non inquadrabili in un’organizzazione di ente o impresa.
In dettaglio, anche per tali soggetti è previsto che, in caso di avvio a smaltimento/recupero di rifiuti, il trasportatore apra la scheda “Area movimentazione”, inserendo i dati relativi al produttore ed al rifiuto da trasportare, il conducente provvede a far firmare la copia cartacea della scheda al produttore e l’impianto di recupero/smaltimento stampa e trasmette al produttore la stessa copia della scheda “Area movimentazione” completa dei dati di ricezione del rifiuto.

2) Trasporto transfrontaliero
Quando il trasporto di rifiuti dall’estero viene effettuato da imprese che sono iscritte all’Albo gestori ambientali per la raccolta ed il trasporto di rifiuti a titolo professionale (art. 212, comma 5), la scheda “Area movimentazione” viene aperta dal trasportatore che inserisce i dati relativi al produttore ed al rifiuto da trasportare e l’impianto di recupero/smaltimento stampa e trasmette al produttore la stessa copia della scheda “Area movimentazione” completa dei dati di ricezione del rifiuto.

3) Attività sanitaria in ambulatori decentrati
Come per le attività di manutenzione, i rifiuti pericolosi derivanti dalle prestazioni erogate dal personale sanitario presso terzi, al di fuori delle strutture sanitarie o in ambulatori decentrati, si considerano prodotti presso la sede dell’unità locale e la compilazione dell’”Area registro cronologico” e della scheda “Area movimentazione”, al momento dell’avvio a smaltimento/recupero, deve essere eseguita dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività sanitaria.

Note
1) Decreto del Ministero dell’Ambiente 15 febbraio 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009”” (G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010).
2) Decreto del Ministero dell’Ambiente 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009” (G.U. n. 10 del 13 gennaio 2010 – supplemento ordinario n. 9)
3) Articolo 1: “Proroga di termini di cui all’art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009”
4) Articolo 4: “Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti”
5) Articolo 5: “Integrazone dell’allegato II del DM 17 dicembre 2009”; articolo 6: “Indirizzo di posta elettronica per l’iscrizione al SISTRI”; articolo 10: “Moduli di iscrizione”
6) Articolo 12: “Delegato”
7) Articolo 4: “Attività di raccolta e trasporto di rifiuti”
8) Articolo 9: “Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani”
9) Articolo 7: “Termini per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti”
10) Articolo 8: “Ulteriori tipologie particolari”

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