EGQ Consulenza d'azienda s.r.l
EGQ Consulenza d'azienda s.r.l.




Consorzio CON-BUSINESS
Consorzio CON-BUSINESS




CHINAQUALITY
CHINAQUALITY - Servizi di internazionalizzazione mercato cinese




Percorsi Responsabili
Percorsi Responsabili

DLGS 81-08. Radiazioni ottiche artificiali: obbligo di valutazione del rischio dal 26 aprile 2010

5 March 2010 – 8:43 pm

Radiazioni ottiche artificiali: obbligo di valutazione del rischio dal 26 aprile 2010

L’obbligo di valutazione del rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali è stabilito nel capo V del titolo VIII del d.lgs. 81/2008, ed entrerà in vigore il 26 aprile 2010.

APPROFONDIMENTI
Il d. lgs. 81/2008 (1) prevede l’entrata in vigore del capo V del titolo VIII (2) il 26 aprile 2010. Si tratta dell’obbligo di effettuare al valutazione del rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali. Il rischio è presente in tutti i cicli produttivi che utilizzano attrezzature, macchine ed impianti che comportano l’emissione di radiazioni UV, visibili ed infrarosse di lunghezza d’onda da 100 nm a 1 mm. I macchinari che costituiscono sorgenti di radiazioni ottiche per le quali va effettuata la valutazione del rischio sono diffusamente utilizzati anche nel settore industriale. Tra queste sorgenti segnaliamo, a solo titolo esemplificativo, le seguenti macchine ed attrezzature:

- attrezzature per la saldatura ad arco e al plasma;
- riscaldatori radianti;
- forni di fusione;
- lampade per indurimento resine, ricerca difetti, fotoincisione;
- lampade “a luce diurna” per teatri di posa, studi fotografici etc.;
- lampade per la sterilizzazione;
- attrezzature per trattamenti estetici;
- laser.
In molti casi la valutazione può essere completata senza ricorrere a misurazioni complicate e costose ma deve entrare nell’uso comune la corretta segnalazione delle emissioni da parte dei produttori di sorgenti e la capacità degli utilizzatori di impiegare le informazioni.

Note
(1) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
(2) Titolo VIII, Capo V del d. lgs. 81/2008: “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali”

Inserisci un commento