Direttiva prodotti da costruzione CPD. Marcatura CE per gli appoggi strutturali. Stabiliti i metodi per il controllo della conformità (D.M. 16/11/09)
5 March 2010 – 8:52 pmDirettiva prodotti da costruzione CPD. Marcatura CE per gli appoggi strutturali. Stabiliti i metodi per il controllo della conformità (D.M. 16/11/09).
Il Ministero delle Infrastrutture ha determinato i metodi per il controllo della conformità per gli appoggi strutturali e necessari per poter apporre la marcatura CE, ai sensi della Direttiva prodotti da costruzione (CPD).
APPROFONDIMENTI
Il Ministero delle Infrastrutture, con Decreto 16 novembre 2009 (1), ha disposto l’applicazione della Direttiva CEE n. 89/106 (2) sui prodotti da costruzione, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli appoggi strutturali.
Campo di applicazione
Il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il 5 marzo 2010, in sintesi dispone i metodi per il controllo della conformità, per gli:
# appoggi strutturali prodotti con elastomeri;
# appoggi strutturali a rullo;
# appoggi strutturali a disco elastomero;
# appoggi strutturali a contatto lineare.
Disposizioni
Per poter apporre la “marcatura CE” agli appoggi strutturali, il fabbricante deve aver applicato la seguenti norme europee:
# UNI EN 1337-3:2005, relativa agli appoggi strutturali - parte 3: appoggi elastomerici;
# UNI EN 1337-4: 2004/AC:2007, relativa agli appoggi strutturali - parte 4: appoggi a rullo;
# UNI EN 1337-5: 2005, relativa agli appoggi strutturali - parte 5: appoggi a disco elastomerico;
# UNI EN 1337-6: 2004, relativa agli appoggi strutturali - parte 6: appoggi a contatto lineare.
Il produttore per poter dimostrare la corretta applicazione del metodo di controllo della conformità degli appoggi strutturali alle norme di cui sopra, deve aver adottato il sistema di attestazione della conformità 1.
Sistema di attestazione conformità 1
Il sistema di attestazione della conformità 1, prevede l’obbligo per il fabbricante di dover aver effettuato:
# il controllo della produzione in fabbrica;
# prove complementari di campioni prelevati in fabbrica secondo uno specifico programma di controllo.
A seguito delle attività di cui sopra, il fabbricante deve avvalersi di un Organismo notificato, il quale effettuerà:
# prove iniziali del prodotto;
# l’ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione;
# la sorveglianza, la valutazione e l’approvazione permanenti del controllo di produzione della fabbrica;
# eventualmente, prove sui campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o nel cantiere.
Dichiarazione
Al rispetto del metodo di controllo della conformità, il fabbricante degli appoggi strutturali deve dichiarare che le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, sono quelle riportate negli elenchi di cui all’allegato 3 del Decreto in questione e nelle forme previste dall’appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui sopra.
Disposizioni transitorie
In nuovo provvedimento consente l’impiego, sino alla data del 5 novembre 2010, degli appoggi strutturali immessi sul mercato prima 5 marzo 2010 e riportanti la marcatura CE non conforme alle nuove disposizioni.
Note
(1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2010.
(2) recepita con D.P.R. 21 aprile 1993 n. 24







