Direttiva prodotti da costruzione CPD. Marcatura CE per gli aggregati. Stabiliti i metodi per il controllo della conformità (D.M. 16/11/09)
5 March 2010 – 8:49 pmDirettiva prodotti da costruzione CPD. Marcatura CE per gli aggregati. Stabiliti i metodi per il controllo della conformità (D.M. 16/11/09).
Il Ministero delle Infrastrutture ha determinato i metodi per il controllo della conformità per gli aggregati e necessari per poter apporre la marcatura CE, ai sensi della Direttiva prodotti da costruzione (CPD).
APPROFONDIMENTI
Il Ministero delle Infrastrutture, con Decreto 16 novembre 2009 (1), ha disposto l’applicazione della Direttiva CEE n. 89/106 (2) sui prodotti da costruzione, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli aggregati.
Campo di applicazione
Il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il 5 marzo 2010, in sintesi dispone i metodi per il controllo della conformità, per gli:
• aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;
• aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate.
Disposizioni
Per poter apporre la “marcatura CE” agli aggregati e prodotti affini, il fabbricante deve aver applicato la seguenti norme europee:
• UNI EN 13043:2004, relativa agli aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;
• UNI EN 13055-2:2005, relativa agli aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate.
Il produttore per poter dimostrare la corretta applicazione del metodo di controllo della conformità degli aggregati alle norme di cui sopra, deve aver adottato il sistema di attestazione della conformità previsto di seguito:
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico UNI EN 13043. Uso in elementi strutturali (*) 2+; Uso non strutturale 4
Aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate UNI EN 13055-2. Uso in elementi strutturali (*) 2+; Uso non strutturale 4
(*) Si intendono per elementi strutturali tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale.
Sistema di attestazione conformità 2+
Per il sistema di attestazione della conformità 2+, il fabbricante deve aver effettuato:
• le prove del tipo iniziale del prodotto;
• il controllo della produzione in fabbrica;
• eventualmente l’esame di campioni prelevati in fabbrica secondo uno specifico programma di controllo.
A seguito delle attività di cui sopra,il fabbricante deve avvalersi di un Organismo notificato, il quale effettuerà la certificazione del controllo di produzione nella fabbrica in base:
• all’ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione;
• alla sorveglianza continua.
Sistema di attestazione conformità 4
Per il sistema di attestazione della conformità 4, il fabbricante deve effettuare:
• le prove del tipo iniziale;
• il controllo di produzione nella fabbrica.
Dichiarazione
Al rispetto del metodo di controllo della conformità, il fabbricante degli aggregati deve dichiarare che le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, sono quelle riportate negli elenchi di cui all’allegato 3 del Decreto in questione e nelle forme previste dall’appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui sopra.
Disposizioni transitorie
In nuovo provvedimento consente l’impiego, sino alla data del 5 novembre 2010, degli aggreganti immessi sul mercato prima 5 marzo 2010 e riportanti la marcatura CE non conforme alle nuove disposizioni.
Note
(1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2010.
(2) recepita con D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.







