SISTRI. Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Per maggiori informazioni o per aiuti scaricare il volantino seguente
Speciale SISTRI 2010

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.
La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l’altro, i compiti affidati alle autorità di controllo.
È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.
Nell’ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche.
Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.
Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo – imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.
L’iniziativa si inserisce così anche nell’ambito dell’azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell’efficientamento della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.
I vantaggi per lo Stato, derivanti dall’applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione.
Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.

Il sistema SISTRI prevede l’iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.

SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI
L’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:

* le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
* le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI
* le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
* le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.

REGIONE CAMPANIA
* i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.

COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI
* i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

CONSORZI
* i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

TRASPORTATORI PROFESSIONALI
* le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
* il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
* i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
* le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

RECUPERATORI E SMALTITORI
* le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
* le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
* gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
* le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
* le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

Termine d’iscrizione per il primo gruppo di utenti
Se sei un operatore SISTRI che rientra nella tipologia di operatori riconducibile al primo gruppo di utenti e, quindi, tenuto a iscriversi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, ti segnaliamo che la scadenza del termine per l’iscrizione al SISTRI è fissata per il 1 marzo 2010. Fanno parte del primo gruppo di utenti:
* produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art.212, comma 8, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con più di 50 dipendenti;
* imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell’art.184*, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, con più di 50 dipendenti;
* commercianti ed intermediari senza detenzione;
* consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
* imprese di cui all’art.212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
* imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
* i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
* i terminalisti concessionari dell’area portuale, i raccomandatari marittimi e le imprese portuali ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o del successivo trasporto;
* i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti e gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

2 thoughts on “SISTRI. Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

  1. per commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione si intende anche la grande distribuzione, quindi per smaltire i raee prodotti dai clienti bisogna iscriversi al Sistri?
    .

  2. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche continuano ad ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui al d. lgs. n. 151/2005 attraverso la comunicazione MUD , I gestori di RAEE sono tenuti ad aderire al SISTRI e, pertanto, assolvono agli obblighi di comunicazione annuale attraverso il nuovo sistema.

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>