Apparecchi a gas: abrogata e sostituita la Direttiva CE n. 90/396 (Direttiva CE n. 142/09)

Apparecchi a gas: abrogata e sostituita la Direttiva CE n. 90/396 (Direttiva CE n. 142/09).

Con apposita Direttiva, il Parlamento Europeo ha predisposto il testo integrato (rifusione) della normativa in materia di apparecchi a gas, abrogando le precedenti disposizioni legislative comunitarie in materia.

APPROFONDIMENTI
Il Parlamento Europee con la Direttiva CE n. 2009/142 (1), ha emanato il testo unico delle disposizioni comunitarie inerenti la marcatura CE degli apparecchi a gas.

Il nuovo provvedimento, che si è reso necessario al fine di porre chiarezza in merito alla disciplina degli apparecchi a gas, abroga e sostituisce la Direttiva CE n. 90/396 (2) e le successive modificazioni ed integrazioni.

Campo di applicazione
Sono soggetti alle disposizioni di marcatura CE gli apparecchi a gas fabbricati in serie, intesi gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l’illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell’acqua non superiore a 105 °C. Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con i bruciatori precitati.

Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione gli apparecchi destinati specificatamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.

Disposizioni
Per poter commercializzare nel territori dell’Unione Europea gli apparecchi a gas, il fabbricante deve:
# rispettare i requisiti essenziali di sicurezza previsti;
# predisporre apposita documentazione tecnica;
# sottoporre i prodotti alla specifico esame CE del tipo. L’Organismo notificato, constatato e certificato che il modello di apparecchio soddisfa le disposizioni di sicurezza, rilascia l’attestato di certificazione CE del tipo;
# prima dell’immissione sul mercato, deve aver:
-) preso tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione, inclusi l’ispezione finale dell’apparecchio e le prove, garantiscano l’omogeneità della produzione e la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE;
oppure
-) applicato un sistema di qualità della produzione, il quale deve garantire la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo;
oppure
-) applicato un sistema di qualità relativa all’ispezione finale degli apparecchi della produzione, il quale deve garantire la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo;
oppure
-) applicato la verifica CE, ovvero aver adottato tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato CE del tipo.

Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in piccola quantità, il fabbricante può ricorrere alla procedura di verifica CE dell’esemplare unico.
# rilasciare la dichiarazione CE di conformità;
# apporre la marcatura CE.

Termini di recepimento
Non è previsto un termine entro il quale gli Stati membri devono provvedere a recepire la Direttiva in questione.

Note
(1) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 330 del 16 dicembre 2009.
(2) recepita con D. P.R. 15 novembre 1996 n. 661.

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