Imprese edili: riduzione contributiva dell’11,50% per l’anno 2009 – Istruzioni operative INAIL

L`Inail ha fornito le istruzioni operative in ordine all`applicazione dello sconto dell`11,50%, riconosciuto in favore dei datori di lavoro delle imprese edili per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, esclusivamente sul premio dovuto a titolo di regolazione anno 2009.

APPROFONDIMENTI
Anche per l’anno 2009 è stata confermata, nella misura dell’11,50%,, la riduzione prevista per le imprese edili per il personale operaio non a part-time denunciato con imponibile non inferiore a 40 ore settimanali (1).
Per la parte di propria competenza, l’Inail ricorda che l’agevolazione, che potrà essere applicata solo sul premio dovuto a titolo di regolazione dell’anno 2009, spetta ai datori di lavoro che non abbiano riportato condanne passate in giudicato, per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza stessa.

Per dimostrare l’assenza di tali condanne, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare alla sede Inail competente territorialmente, entro il 16 febbraio 2010, termine di scadenza dell’autoliquidazione 2009/2010, l’apposita autocertificazione, che riportiamo in allegato.

In merito, ricordiamo che il D.M. 24 ottobre 2007, ai fini della fruizione dei benefici contributivi, tra cui lo sconto in parola, ha previsto che i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva da parte di Inail, Inps e Cassa Edile, devono applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali e inoltre devono autocertificare l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A del richiamato decreto, oppure il decorso del periodo indicato nello stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Per ciò che concerne gli adempimenti datoriali, i datori di lavoro che per la prima volta richiedono l’applicazione del beneficio sono tenuti, altresì, a presentare entro il 16 febbraio 2010, per via telematica o in formato cartaceo, il modello di autocertificazione, reperibile sul portale del Ministero del Lavoro, alla Direzione Provinciale del Lavoro. Tale modulo, come precedentemente rilevato, attesta l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dello sconto in parola, e quindi abbia già presentato alla Direzione Provinciale del Lavoro il suddetto modulo, tale adempimento non dovrà essere ripetuto, a meno che non siano intervenute modifiche rispetto alle precedenti dichiarazioni.

Modulo autocertificazione per sconto edile Autoliquidazione INAIL 2010

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