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Provvedimenti disciplinari: obbligo di affissione in azienda della normativa complessivamente regolante la materia sotto pena di nullità dei provvedimenti stessi

7 January 2010 – 5:35 pm

Ricordiamo i principali adempimenti che il datore di lavoro è tenuto a rispettare per la correttezza e validità della procedura disciplinare e quindi del provvedimento finale da adottare.
Per un approfondimento della tematica e per visionare la modulistica da utilizzare, segnaliamo altresì la guida “Sanzioni Disciplinari”, consultabile in allegato.

APPROFONDIMENTI
Predisposizione del codice disciplinare

Le imprese sono tenute a portare a conoscenza dei lavoratori le norme relative ai provvedimenti disciplinari mediante affissione delle stesse in un luogo accessibile a tutti (cosiddetto codice disciplinare).

Nel codice disciplinare devono essere indicate le sanzioni irrogabili, le infrazioni per le quali queste possono essere irrogate e le procedure che devono essere osservate.

La legge espressamente impone all’azienda di applicare quanto stabilito in materia da accordi collettivi e dai CCNL: per predisporre il codice disciplinare quindi, all’azienda è sufficiente fare riferimento alle norme previste dal proprio CCNL in materia di provvedimenti disciplinari, integrandole con gli articoli di legge che dispongono su tale argomento (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.; art. 7 Statuto dei Lavoratori).

Qualora l’azienda intenda predisporre un proprio regolamento aziendale (contenente ad esempio disposizioni relative alle modalità di giustificazione delle assenze o alla sobrietà dell’abbigliamento, o ancora disposizioni circa l’utilizzo dei mezzi informatici, etc.), dovrà necessariamente inserire lo stesso nel codice disciplinare: solo in questo modo infatti, i comportamenti vietati dal regolamento potranno essere sanzionati con l’irrogazione di provvedimenti disciplinari.

In allegato riportiamo una bozza tipo di codice disciplinare che può essere integrato con le norme del CCNL e le norme aziendali di cui si vuole mettere in evidenza l’obbligo di rispetto.

Rispetto dell’obbligo di affissione del codice disciplinare

Il codice deve essere portato a conoscenza mediante affissione dello stesso in un luogo accessibile a tutti i dipendenti: si tratta di una disposizione inderogabile, nel senso che la mancata pubblicità del codice nelle forme previste determina secondo la giurisprudenza la nullità della sanzione irrogata (2).

In riferimento a questo aspetto la giurisprudenza ha osservato che:
• l’affissione del codice disciplinare costituisce l’unico mezzo per portare a conoscenza dei dipendenti le infrazioni punibili ed il tipo di sanzioni irrogabili: qualsiasi altra forma comporta la nullità assoluta della sanzione irrogata, non sanabile nemmeno con la prova dell’effettiva conoscenza del dipendente ottenuta in altro modo. La giurisprudenza per esempio, ha ritenuto insufficiente la consegna di una copia del codice a ciascun dipendente, dal momento che in questo modo non si ottiene la comunicazione richiesta espressamente dall’art. 7 L.n. 300/1970;
• l’affissione deve essere fatta in un luogo accessibile a tutti i dipendenti (ad esempio bacheche aziendali o luogo in cui si timbra il cartellino). Qualora per le caratteristiche di complessità ed estensione della struttura aziendale non sia facilmente riscontrabile un unico luogo avente tale configurazione, può essere opportuno che avvenga in più di un punto (ad esempio anche nei locali ove sono situati gli apparecchi di controllo e timbratura presenze o in portineria), al fine di evitare qualsivoglia eventuale contestazione sulla certezza della conoscibilità dell’affissione medesima. La giurisprudenza ha per esempio precisato che non sono da considerarsi accessibili da tutti la guardiola del custode o la bacheca aziendale di una sola organizzazione sindacale;
• l’affissione deve riguardare l’intero codice disciplinare: pertanto costituisce violazione dell’art. 7 l’affissione di un semplice avviso con cui si comunica la possibilità di visionare il codice custodito all’interno di un ufficio. È stato invece ritenuto irrilevante il tipo di carattere tipografico utilizzato e il fatto che il codice sia stato affisso insieme ad altri documenti;
• l’affissione deve essere continuativa ed ininterrotta nel tempo o quanto meno in atto al momento in cui si verifica la condotta del dipendente che integra l’infrazione disciplinare. È pertanto onere delle imprese quello di preoccuparsi di verificare che tale adempimento venga mantenuto nel tempo e di fornirne la relativa prova.

In allegato è presente la guida “Sanzioni Disciplinari”, al fine di un approfondimento della tematica e per visionare la modulistica da utilizzare (3).
______________________
(1) Così come previsto dall’art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
(2) In questo senso tra le tante, si veda Cassazione Sezioni Unite 5.2.1988 n. 1208.
(3) Guida: Sanzioni disciplinari

ALLEGATI
Codice disciplinare
A Bozza di lettera di contestazione
B Bozza di lettera di contestazione con recidiva
C Bozza di lettera di contestazione per infrazione da cui potrebbe conseguire la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo
D Bozza di lettera di contestazione con sospensione cautelare per infrazione da cui potrebbe conseguire la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa
E Bozza di comunicazione di provvedimento disciplinare
F Bozza di comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso
G Bozza di comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa
Guida alle sanzioni disciplinari

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