Privacy e telemarketing: istituzione del “Registro pubblico delle opposizioni”
23 December 2009 – 10:16 amLe nuove disposizioni ridefiniscono le modalità di utilizzo dei dati personali contenuti negli elenchi telefonici per attività di telemarketing.
APPROFONDIMENTI
Telemarketing
Le nuove disposizioni (1) hanno direttamente riguardato la norma contenuta nel codice della privacy (2) che regolamenta l’attività di marketing e promozione commerciale, autorizzando, in via generale, l’uso delle banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici, per effettuare, tramite telefono, comunicazione commerciale, vendita diretta, invio di materiale pubblicitario o ricerche di mercato.
Capovolgendo il sistema attualmente vigente basato sull’”opt in” e introducendo, invece, un sistema “opt out”, potranno quindi essere lecitamente utilizzati tutti i dati personali contenuti negli elenchi telefonici, salvo quelli di coloro che hanno dichiarato preventivamente la loro contrarietà iscrivendosi in un apposito registro (gestito anche telematicamente e da istituire entro il 25 maggio 2010). La violazione del diritto di opposizione all’uso (espresso tramite l’iscrizione al registro) sarà sanzionata con sanzione pecuniaria amministrativa da diecimila a centoventimila euro.
Fino alla data sopra evidenziata, viene comunque prorogata l’autorizzazione all’utilizzo delle banche dati basate sui dati contenuti negli elenchi telefonici e costituite prima del 1° agosto 2005, mediante modifica della norma (3) che lo aveva temporaneamente permesso. Il nuovo regime opererà comunque dalla data di istituzione del nuovo registro.
Attività di telemarketing verso i consumatori
La nuova norma ha anche modificato una specifica disposizione del codice del consumo (4) al fine di permettere le attività di telemarketing anche verso i consumatori, sempre con le modalità e nei casi previsti dalle nuove disposizioni.
(1) L’art. 20-bis del decreto legge sugli obblighi comunitari (D.L. 25 settembre 2009 n. 135, convertito con legge del 20 novembre 2009) ha introdotto all’art. 130 del Codice della Privacy i due nuovi comma 3-bis e 3-ter.
(2) Art. 130 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).
(3) Avvenuta con l’art. 44 D.L. n. 207/2008.
(4) Art. 58 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).







