Facciamo seguito alle precedenti circolari sulla scheda di trasporto per informarvi che con Circolare del 3 dicembre 2009, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, congiuntamente al Ministero dell’Interno, hanno emanato ulteriori precisazioni in merito alla corretta compilazione della scheda di trasporto ai fini dei controlli su strada.
In particolare, la circolare in questione tenta di fare chiarezza, non riuscendovi, su alcuni degli aspetti più controversi legati alla compilazione della scheda di trasporto ed in particolare:
Compilazione della scheda e relativa delega
Viene chiarito che il luogo di compilazione della scheda può essere “qualunque” luogo in cui si trovi il committente, sia che si tratti della sede legale, della sede operativa, del luogo di carico della merce.
Per quanto attiene invece l’obbligo di dover riportare nella scheda di trasporto i riferimenti delle generalità del compilatore e la firma, la Circolare precisa che detti dati possono essere sostituiti apponendo nei relativi riquadri il timbro dell’azienda.
Viene infine precisato che è libera la forma dell’eventuale delega alla compilazione della scheda.
Proprietario della merce
La Circolare chiarisce definitivamente che la figura del proprietario della merce è quella identificata in base alla definizione data dall’art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 286/05, ovvero “l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore”.
Di conseguenza non rilevano, ai fini della sua individuazione, né il contratto di vendita della merce, né la nozione di trasferimento della proprietà secondo il codice civile, né, infine, le condizioni che regolano i rischi del trasporto secondo gli “incoterms”. Resta ferma, ovviamente, la possibilità di non indicare il proprietario della merce purchè ne venga fornita idonea motivazione.
Tipologia e quantità/peso della merce trasportata
Fermo restando i limiti di peso previsti per il veicolo, l’indicazione della quantità/peso della merce nella scheda di trasporto può essere espressa secondo le modalità gia previste con la Circolare del 17 luglio 2009 (peso standardizzato di ciascun pezzo, se trattasi di merce confezionata o in colli o in altri imballaggi, ovvero, in alternativa, peso complessivo della merce trasportata espresso in kg) ovvero con altre unità di misura come, per esempio, litri, metrocubi, ecc..
Per quanto riguarda la quantificazione del peso per alcune tipologie di merci per le quali non è sempre possibile poterlo fare (tra le quali si enunciano a titolo esemplificativo, i beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, ovvero da cave e miniere nonché i materiali inerti o i materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell’attività imprenditoriale), il peso della merce può essere indicato sulla scheda di trasporto in via approssimativa.
La possibilità di definire la quantità in via approssimativa è estesa anche a quelle attività che per motivi igienici quali ad esempio ritiro di materiale sporco nelle attività di lavaggio industriale e noleggio di dispositivi tessili per conto di committenti pubblici (strutture sanitarie, parasanitarie) e privati (hotel, ristoranti, case di cura e di riposo, ecc.), non consentono di effettuare una pesatura esatta della merce.
Documenti equipollenti
La circolare ministeriale fornisce, a titolo esemplificativo, una elencazione dei documenti che sono ritenuti equipollenti a tutti gli effetti alla scheda di trasporto, escludendo pertanto una integrazione ovvero la predisposizione di un’apposita scheda, così come già avviene per la CMR. Si tratta, in particolare, di quei documenti che accompagnano obbligatoriamente la merce e che sono regolamentati da specifiche normative, come ad esempio il DAA e il DAS per quanto riguarda le merci soggette ad accise; il DAU, previsto dal Codice doganale comunitario; il documento che accompagna le merci pericolose, ed altri documenti di accompagnamento di prodotti alimentari e di origine animale. Va peraltro sottolineato che per il DDT (documento di trasporto di cui al DPR 472/96) continua ad essere necessaria la sua integrazione, laddove non contenga tutti gli elementi richiesti dalla scheda di trasporto.
Impiego di sub-vettori
Al fine di semplificare le procedure e per una maggiore trasparenza della filiera, la circolare torna sulla questione dell’impiego di sub vettori nell’esecuzione del trasporto, precisando che in questi casi, il primo vettore è tenuto ad integrare la scheda con le generalità complete di numero di iscrizione all’albo del soggetto che effettua materialmente il trasporto. Tale integrazione va riportata tra le “eventuali dichiarazioni”, ferma restando la responsabilità del vettore per l’operato del sub-vettore.
FONTE: CONFINDUSTRIA PD
Istituzione scheda di traporto




