Quando un’impresa esterna entra in azienda scattano NUMEROSI OBBLIGHI, previsti dall’art. 26 del DLgs 81/2008 (T.U. sulla sicurezza nel lavoro). Tra essi il più impegnativo può essere la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). Dal 20 agosto 2009 è in vigore il Decreto 106/2009, che in materia ha ampiamente modificato il DLgs 81/2009. Ognuno di tali adempimenti è sanzionato pesantemente, ma, soprattutto, in caso di infortunio l’inosservanza mette dalla parte del torto sia penale che civile il Datore di lavoro.
Quando un’impresa esterna o un lavoratore autonomo entrano in azienda sussiste una responsabilità generale del Datore ospitante i lavori, il quale può consentire l’intervento solo dopo aver controllato che tutti gli adempimenti previsti dalla legge siano stati eseguiti correttamente e in modo esauriente. Infatti, la venuta di un’impresa esterna può comportare un’interferenza rischiosa, cioè rischi nuovi o aggravati per i dipendenti di cui il Datore è responsabile.
Sottolineiamo che gli adempimenti riguardano non solo le imprese che svolgono lavori consistenti, ma anche i manutentori delle macchinette del caffè/bibite, il rivenditore di panini, il manutentore dei computers o della fotocopiatrice, i tecnici che a cadenza semestrale verificano gli estintori, l’artigiano che sostituisce un vetro, la ditta che trasporta dei mobili/arredi dentro l’Azienda, ecc. .
Insomma tutti gli esterni che svolgono un’attività non meramente intellettuale, ma che abbia anche una componente fisica, manuale.
Gli adempimenti per il Datore che affida l’intervento a qualsiasi lavoratore esterno sono numerosi. Segnaliamo solo i più importanti:
1) Obbligo di comunicare preventivamente a ogni impresa/lavoratore autonomo quali rischi incontrerà operando nell’ambiente aziendale; quali sono le regole per le emergenze, ecc. Di tale operazione deve restare attestazione a futura memoria per evitare la specifica sanzione (arresto 2 – 4 mesi o ammenda da € 750 a 4.000).
2) Dovere di promuovere una riunione, anche breve, per impostare la cooperazione e il coordinamento con i lavoratori esterni. Solo il verbale sottoscritto dai partecipanti solleva dalla sanzione penale (arresto 2 – 4 mesi o ammenda da € 1.500 a 6.000).
3) Se l’attività degli esterni crea interferenze rischiose, deve previamente redigere un apposito “Documento Unico sui Rischi da Interferenze” (DUVRI), che è una sorta di “Documento di Valutazione dei Rischi” ma solo di quelli “nuovi” che si possono creare a danno o dei lavoratori e utenti della sede ospitante o dei lavoratori esterni. Per esempio, il decespugliatore per lo sfalcio dell’erba può scagliare dei sassi che potrebbero colpire i dipendenti o i visitatori del Datore ospitante; questo è un rischio
4) Per ogni rischio interferenziale vanno indicate nel DUVRI le misure preventive – protettive atte ad eliminarlo o – se impossibile – ridurlo al minimo (la sanzione è quella del punto precedente).
5) Per ciascuna di queste misure va indicato nel DUVRI se ha un costo e in tal caso va quantificato in modo analitico e realistico, in base ai prezziari di mercato, per lo più regionali. Tale costo va imputato all’appaltatore, ma tassativamente non può essere oggetto di sconti o di ribassi nelle gare di appalto o nei preventivi. La mancata indicazione dei costi rende automaticamente nullo il contratto.
6) Ha l’obbligo di acquisire la documentazione indicata dall’art. 26 sull’idoneità dell’impresa a cui sono affidati i lavori (arresto 2 – 4 mesi o ammenda € 1.000 – € 4.800),
7) Sono previsti anche ulteriori obblighi , quando il datore appaltante è diverso da quello che ospita i lavori.
Solo per gli ‘adempimenti n. 3-4-5 il nuovo testo corretto del DLgs 81 prevede un’esenzione per interventi al di sotto di una certa durata, però gli altri adempimenti appena citati restano anche in tale caso.




