Il Ministero del Lavoro si è pronunciato sulla correttezza di un subappalto che contempli l’utilizzo, da parte del subappaltatore, di mezzi di proprietà dell’appaltante.
APPROFONDIMENTI
Il Ministero del Lavoro, rispondendo a specifico interpello formulato da Confindustria, fornisce chiarimenti circa la possibilità per un’impresa di affidare in subappalto l’esecuzione di una fase specifica di attività appartenente al suo ciclo produttivo, mettendo a disposizione (in comodato, noleggio o uso) dei lavoratori dipendenti dell’impresa subappaltatrice le dotazioni, anche individuali, esistenti in cantieri e stabilimenti già strutturati (1).
Il Ministero del Lavoro premette che la questione prospettata richiede comunque sempre un esame del singolo caso concreto, anche in considerazione della complessità delle situazioni che si possono verificare.
Secondo la ricostruzione ministeriale, basata anche sull’orientamento della corrente giurisprudenza , il solo utilizzo degli strumenti di proprietà del committente, ovvero dell’appaltatore, da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino. E’ necessario, invece, verificare tutte le circostanze concrete dell’appalto con particolare riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti nel contratto, atteso che può essere considerata lecita l’ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e non risulti invertito il rischio di impresa, che deve sempre gravare su quest’ultimo.
Per valutare la genuinità dell’appalto sotto il profilo della sussistenza del rischio di impresa e della effettiva capacità per l’appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendone i relativi costi, l’indagine sui mezzi diversi dalla forza lavoro non dovrà quindi concentrarsi solo sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, bensì dovrà considerare l’assetto organizzativo complessivo dell’appalto o subappalto, onde verificare la sussistenza di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto (c.d. “soglia minima di
imprenditorialità”).
La verifica deve dunque vertere sulla sussistenza di una adeguata regolamentazione economica dell’uso, da parte dell’appaltatore, dei mezzi messi a disposizione dall’appaltante, oltre che sulla congrua imputazione del costo della somministrazione di energia elettrica, gas, forza motrice eventualmente erogati da un impianto unico centralizzato e con costo, a carico delle imprese appaltatrici, determinato in via forfettaria.
L’organizzazione dei macchinari e delle attrezzature, inoltre, insieme con gli altri elementi indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio va effettuata dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice in autonomia e con gestione a proprio rischio, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale i mezzi sono utilizzati. L’elemento dell’organizzazione, può concretarsi, in presenza di “esigenze dell’opera e del servizio dedotti in contratto”, nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati. Ciò avviene, in particolare, quando si tratti di situazioni in cui l’apporto di lavoro è comparativamente più rilevante rispetto agli altri mezzi.
Per contro, il Ministero del Lavoro sostiene l’illiceità dell’interposizione di manodopera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, assumendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (erogazione della retribuzione, versamento degli oneri contributivi ecc.), senza che vi sia un effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori, né una reale organizzazione dell’intera prestazione o del servizio, finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo.
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(1) Ministero del lavoro, interpello n. 77 del 22 ottobre 2009




