Imprese edili: riduzione contributiva dell’11,50% per l’anno 2009 – Istruzioni operative INPS

E’ stata confermata per l’anno 2009, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva riconosciuta alle imprese edili, in regola con gli adempimenti nei confronti degli istituti previdenziali e delle Casse Edili, per il personale operaio denunciato con orario non inferiore a 40 ore settimanali.
A tal proposito, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto.

APPROFONDIMENTI
Facciamo seguito alla nostra precedente notizia del Notizia n. PD09.1181 del 16/10/2009, con la quale avevamo reso noto che anche per l’anno 2009 è stata confermata (1), nella misura dell’11,50%,, la riduzione prevista per le imprese edili per il personale operaio non a part-time denunciato con imponibile non inferiore a 40 ore settimanali (2).

L’agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009 e non può essere applicata in favore di quei lavoratori per i quali siano già previste specifiche agevolazioni ad altro titolo come, ad esempio, nel caso di assunzione dalle liste di mobilità.

L’Inps è recentemente intervenuto per fornire le istruzioni operative per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto (3)

A tal proposito, ricordiamo in particolare che i datori di lavoro, per beneficiare della riduzione contributiva, devono possedere i requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili ed, inoltre, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell’agevolazione (4).

Tale condizione si affianca a quella richiamata dall’art. 1, co. 1175 della L. n. 296/06, la quale prevede per i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo di rispettare la parte normativa ed economica del contratto collettivo di riferimento, nonchè il possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc.

Di conseguenza, tenuto conto che la verifica del possesso dei requisiti sopra menzionati avviene secondo le modalità ordinariamente previste per tutti i datori di lavoro, le aziende attesteranno mediante autodichiarazione l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili.

A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità (allegato alla circolare Inps), da far pervenire alla Sede Inps competente per territorio.

Tale dichiarazione peraltro, avendo ad oggetto una specifica condizione estranea rispetto a quelle richieste per il rilascio del DURC, è sempre obbligatoriamente dovuta dalle aziende, e vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

Relativamente alle modalità operative, segnaliamo che il riconoscimento del beneficio sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive DM10, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.

Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:

- calcoleranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e lo esporranno nel quadro “D” del DM10, con il già previsto codice “L206”;

- determineranno l’ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante – ove non già operata (5)- per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2009”, e lo indicheranno nel quadro “D” del DM10, accompagnato dal già previsto codice “L207”; per eventuali conguagli da effettuare tramite il flusso UNIEMENS, saranno fornite indicazioni nel relativo documento tecnico.

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(1) D. M. 16 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2009.

(2) Tale riduzione per le imprese edili è prevista dall’art. 29 della L. n. 341/95.

(3) Inps, circolare n. 115 del 5 novembre 2009 allegata.

(4) Così come previsto con l’entrata in vigore dell’art 36 bis, co. 8, della L. n. 248/06.

(5) I datori di lavoro che hanno già operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) in relazione a periodi pregressi non dovranno effettuare, per gli stessi periodi, alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.

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