Dal 1999 le imprese versano a favore dell’INPS una quota, pari allo 0.30% del monte salari dei propri dipendenti, da destinare alla formazione continua dei lavoratori occupati (Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 Art. 18).
Fino all’anno 2002 lo 0.30% veniva accantonato presso uno specifico fondo gestito dall’INPS e destinato su indicazione del Ministero del Lavoro a finanziare l’ attività di formazione continua decentrata presso le singole Regioni. Il Ministero del Lavoro destinava una parte di risorse ad ogni Regione che predisponeva i piani, attraverso i bandi, per garantire la formazione continua.
Dal 2003, in applicazione alla Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 Art. 47 e 48. la gestione dello 0.30%, per garantire la formazione continua ai lavoratori dipendenti, è delegata ad Associazioni datoriali e Sindacali dei lavoratori.
L’art. 118 della Legge n. 388/2000, prevede la possibilità che, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, possono essere istituiti dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Ed ogni associazione di categoria ha quindi costituito un suo proprio fondo. (ad oggi sono attivi 12 diversi tipi di fondo)
Ogni Fondo è provvisto di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.
Meccanismi di adesione dei datori di lavoro ai Fondi
L’obbligo contributivo è subordinato all’adesione dell’azienda ad uno dei Fondi disciplinati dalla legge.
Ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale.
L’adesione può essere effettuata anche ad un fondo rivolto ad un settore diverso da quello di appartenenza.
Fa eccezione il personale dirigente per il quale operano specifici Fondi.
L’adesione è facoltativa e revocabile. Ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta.
Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta fermo l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di cui all’art. 25, comma 4 della citata legge n. 845/1978, secondo le consuete modalità
Aderire ad un fondo non comporta alcun onere aggiuntivo per l’impresa, l’atto di adesione al fondo prescelto o la sua revoca sono espresse e comunicate dall’azienda direttamente all’INPS, attraverso il modello di denuncia contributiva DM10/2, che viene compilato ogni mese da chi elabora le buste paga.
I vari fondi finanziano:
1) Attività di qualificazione e di riqualificazione per le figure professionali di specifico interesse del settore a cui appartengono, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
2) Azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti;
3) Attività di sostegno per la formazione continua;
4) Interventi di formazione continua sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli aspetti non disciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.
Alcuni fondi suddividono in tre parti quanto viene versato dall’azienda:
• il 70% del totale dei versamenti alimentano il Conto Formazione, di diretta proprietà aziendale, che permette di farsi rimborsare le spese sostenute per realizzare un proprio piano formativo;
• il 26% alimenta il Conto di Sistema che finanzia Avvisi per promuovere Progetti di formazione settoriali o territoriali;
• il 4% è destinato al funzionamento del Fondo.




