La Direzione Centrale dell’INPS ha diramato, con circolare n. 107 del 1° ottobre 2009, le istruzioni in merito alle modifiche apportate all’art. 19, c. 7-bis, della Legge n. 2/2009, alla disciplina che regola il funzionamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 18 ella Legge n. 388/2000.
APPROFONDIMENTI
Si ricorda che il comma 7-bis inserito nell’art. 19 del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, dalla Legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente riformulato dall’art. 7-ter, comma 10, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, prevede, nel caso di mobilità fra i Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il trasferimento al nuovo Fondo di adesione della quota versata dal datore di lavoro interessato presso il Fondo di provenienza nel triennio precedente, nella misura del 70% del totale, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l’importo da trasferire per tutte le posizioni contributive sia almeno pari ad euro 3.000.
Ai sensi della stessa norma, non sono trasferibili le posizioni riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque escluse dalle quote da trasferire le risorse riversate dall’INPS al Fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009 (1).
Al riguardo, la Direzione Generale dell’INPS ha diramato la circolare n. 107 del 1° ottobre 2009.
In via preliminare, l’Istituto sottolinea che le disposizioni sopra richiamate incidono sulla disciplina relativa al funzionamento dei Fondi interprofessionali, sotto l’aspetto delle adesioni/revoche e degli effetti finanziari che da queste conseguono, anche in termini di mobilità tra i Fondi medesimi, e comportano per l’Istituto significativi cambiamenti alle attività procedurali e gestionali sino ad oggi espletate.
Ciò premesso, l’INPS fornisce le indicazioni di seguito sintetizzate.
Modalità di adesione/revoca
Secondo quanto evidenziato al punto 1. della circolare in discorso, la nuova formulazione della norma supera implicitamente la precedente impostazione, che fissava al 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo, il termine per esprimere l’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca.
Tenuto conto delle innovazioni introdotte, l’INPS comunica pertanto che:
- le adesioni ai Fondi, le revoche delle medesime e/o le revoche con contestuale trasferimento ad altro Fondo, devono essere esplicitate attraverso la denuncia contributiva di Mod. DM10, in continuità con la prassi fino ad oggi utilizzata;
- le scelte possono essere esercitate durante l’intero anno solare;
- gli effetti di queste ultime decorrono dal periodo di paga (mese di competenza del Mod. DM10) nel quale le stesse vengono indicate, e non più dal 1° gennaio dell’anno successivo. In caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica, l’INPS prenderà in considerazione la data di effettivo inoltro.
I nuovi criteri operativi trovano applicazione in tutti i casi, comprese le ipotesi di prima adesione, nonché di costituzione di una nuova azienda o di un nuovo Fondo.
Mobilità tra Fondi interprofessionali
La circolare in questione precisa, fra l’altro, che l’Istituto continuerà a consentire a tutte le aziende la possibilità di modificare la scelta in precedenza effettuata, a prescindere dai limiti fissati per l’operatività del trasferimento delle risorse.
Con riferimento a questi ultimi, i relativi criteri avranno, in ogni caso, valenza esclusivamente tra i Fondi, ai quali, peraltro, la norma in oggetto affida il compito di farsi carico del materiale trasferimento delle risorse spettanti, che, quindi, non implica alcun effetto gestionale per l’INPS.
Nell’illustrare le modalità operative cui devono attenersi le aziende interessate alla mobilità fra Fondi interprofessionali, l’Istituto rimarca che non possono in alcun modo essere prese in considerazione modifiche di adesioni a Fondi non accompagnate da espresse e contestuali indicazioni di revoca.
Qualora la revoca non sia associata al codice relativo al nuovo Fondo, l’INPS riterrà l’azienda non più aderente ad alcun Fondo interprofessionale (2), sino al mese antecedente a quello in cui venga eventualmente inserita una nuova scelta.
Nel caso di mobilità tra Fondi, saranno attribuite al nuovo Fondo prescelto le risorse economiche a partire dal periodo di paga (mese di competenza della denuncia di Mod. DM10) nel quale viene indicata la mobilità.
L’Istituto segnala infine che eventuali mobilità espresse nel semestre gennaio-giugno 2009 hanno operatività dal mese di luglio 2009.
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(1) L’art. 19, comma 7-bis, del Decreto-Legge n. 185/2008, dispone inoltre che il Fondo di provenienza:
- esegue il trasferimento delle risorse al nuovo Fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza addebito di oneri o costi;
─ è altresì tenuto a versare al nuovo Fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall’INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 2/2009, il predetto Istituto rende disponibile la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione ad un nuovo Fondo ed assicura la trasmissione a quest’ultimo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.
(2) In questa ipotesi – precisa l’INPS – le risorse finanziarie saranno destinate al Fondo di rotazione ministeriale, secondo la normativa vigente.
Fonte. CONFINDUSTRIA PD




