Per la detrazione, o la deduzione, della spesa d’acquisto dei medicinali, lo scontrino non dovrà più indicarne la denominazione commerciale, bensì il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC). Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 40/E documento che fa seguito al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, emesso lo scorso 29 aprile.




