Con apposita Direttiva, il Parlamento Europeo ha predisposto il testo integrato (rifusione) della normativa in materia di recipienti semplici in pressione, abrogando le precedenti disposizioni legislative comunitarie in materia.
APPROFONDIMENTI
Il Parlamento Europeo con la Direttiva CE n. 2009/105 (1), ha emanato il testo unico delle disposizioni comunitarie inerenti la marcatura CE dei recipienti semplici in pressione.
Il nuovo provvedimento, che si è reso necessario al fine di porre chiarezza in merito alla disciplina dei recipienti semplici in pressione, abroga e sostituisce la Direttiva CE n. 87/404 (2) e le successive modificazioni ed integrazioni.
Campo di applicazione
Sono soggetti alle disposizioni di marcatura CE i recipienti semplici a pressione fabbricati in serie, intesi i recipienti saldati soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto e non destinati a essere esposto alla fiamma.
Le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto.
Il recipiente è costituito:
-) da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l’interno o da fondi piani. L’asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica;
o
-) da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione.
La pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS × V) raggiunge al massimo 10.000 bar/l.
La temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a – 50 °C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 °C per l’acciaio e 100 °C per l’alluminio o la lega di alluminio.
Esclusioni
Sono esclusi dall’ambito di applicazione:
a) i recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un’emissione di radioattività;
b) i recipienti appositamente previsti per l’installazione o la propulsione di navi o aeromobili;
c) gli estintori.
Disposizioni
Per poter commercializzare nel territori dell’Unione Europea i recipienti semplici in pressione, il fabbricante deve:
• rispettare i requisiti di sicurezza previsti;
• predisporre apposita documentazione tecnica;
• sottoporre i prodotti alla specifica procedura di certificazione. L’Organismo notificato, constatato e certificato che il modello di un recipiente soddisfa le disposizioni di sicurezza, rilascia l’attestato di certificazione CE;
• adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei recipienti al tipo descritto nell’attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica;
• rilasciare la dichiarazione CE di conformità;
• apporre la marcatura CE.
Termini di recepimento
Non è previsto un termine entro il quale gli Stati membri devono provvedere a recepire la Direttiva in questione.
Note
(1) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 264 del 8/10/09.
(2) recepita con Decreto Legislativo 27 settembre 1991 n. 311.
Riferimenti
Decreto Legislativo 27 settembre 1991 n. 311
DIRETTIVA 2009-105-CE
Direttiva 87-404-CEE




