Esiste una sanzione per le aziende in cui non è stato eletto, o designato, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o assegnato quello territoriale?
Secondo un ente associativo è prevista.
I chiarimenti del Ministero del lavoro e dell’avv. Dubini
“In caso di controlli, se non si è eletto il rappresentante interno o non si è aderito al rappresentante esterno, la sanzione amministrativa prevista è di 500,00 euro” questa è la frase perentoria che compare in una comunicazione che un Ente bilaterale* di una città del nord Italia ha inviato il 28 agosto 2009 alle aziende iscritte. Comunicazione che riporta anche una data dalla quale dovrebbero partire queste sanzioni: il 1° ottobre 2009.
Frase che ha allarmato molte delle aziende destinatarie che si sono quindi attivate per cercare conferma a questa affermazione, a cominciare dalla locale Confindustria.
E le risposte arrivate hanno, come era prevedibile, confutato in modo assoluto la supposta presenza di una sanzione per la non elezione del RLS o per la mancata adesione al sistema degli RLST.
Scrive l’avvocato Rolando Dubini nel chiarimento alla Confindustria:
“Il documento che Lei mi allega è preoccupante, non esiste nel D.Lgs. n. 81/2008 alcuna sanzione amministrativa in vigore a carico del datore di lavoro di 500 euro qualora i lavoratori non abbiano designato l’RLS o non si sia aderito al sistema dell’RLST.”
E anche il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si è espresso sulla questione, con una risposta a cura di Lorenzo Fantini**:
“ … concordo pienamente sul giudizio espresso dall’Avvocato Dubini. Il documento, per quanto di poche righe, è pieno di assolute inesattezze.
In particolare, evidenzio come la elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sia una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro. Quindi, se tale facoltà non è esercitata dai lavoratori, il datore di lavoro non può “sostituirsi” a essi, con la conseguenza che non esiste sanzione per la mancata nomina.”
Due risposte autorevoli che mettono fine alla questione ma aprono dei dubbi sulla correttezza (o ignoranza della materia, ma che in entrambi i casi sono preoccupanti) dell’operato dell’ente bilaterale, proprio nel momento in cui gli enti paritetici o bilaterali sono stati investiti dal decreto 81/2008 e dal relativo decreto correttivo 106/2009 di importanti ruoli e responsabilità.
Pietro de’ Castiglioni
Ente bilaterale del xxxx di Xxxxx – Comunicazione del 28 agosto 2009 in merito alla mancata elezione, designazione del RLS o assegnazione del RLST.
La comunicazione dei nominativi RLS dopo il D.Lgs. 106/2009
Il decreto correttivo ha quindi introdotto un’importante modifica al testo previgente, prevedendo l’obbligo di comunicazione in parola per via telematica all’INAIL (e all’IPSEMA per la gente di mare) solo in caso di nuova elezione o designazione, non più annualmente, anche in assenza di variazioni, come in precedenza previsto.
In fase di prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
In punto di decorrenza dell’obbligo di comunicazione, segnaliamo che il Ministero del Lavoro con nota 4 agosto 2009, trasmessa all’INAIL ed allegata alla presente, ha evidenziato che la stessa va identificata con riferimento all’entrata in vigore del decreto correttivo richiamato.
Poiché la pubblicazione del provvedimento è avvenuta sul Supplemento Ordinario n. 141/L della Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009, la decorrenza dell’adempimento è fissata, secondo l’interpretazione ministeriale, al giorno 20 agosto 2009, decorsa l’ordinaria vacatio legis.
Sulla scorta dell’invito rivolto dal Ministero del Lavoro, l’INAIL, con circolare 25 agosto 2009, n.43, ha fornito le istruzioni operative per l’assolvimento dell’adempimento in base alla novellata disposizione.
La circolare conferma che la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione e che, in fase di prima applicazione, l’obbligo riguarda i nominativi dei RLS già eletti o designati.
Conseguentemente, i datori di lavoro che:
- in base alle precedenti istruzioni dell’Istituto, hanno già provveduto alla comunicazione con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008 non devono ripetere l’adempimento, salvo che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 25 agosto 2009.
In quest’ultimo caso devono provvedere ad una nuova comunicazione telematica, seguendo le modalità operative indicate nella circolare;
- non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur in presenza di RLS eletti o designati, devono provvedere ora all’adempimento, con le predette modalità;
- versano in una situazione diversa rispetto alle due precedenti, comunicheranno il nominativo in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
Modalità delle comunicazioni
L’INAIL ha adeguato alla nuova disposizione di legge la procedura telematica “Dichiarazione RLS” già a suo tempo attivata, alla quale si accede dal sito www.inail.it attraverso il “Punto Cliente”, seguendo il percorso illustrato nella circolare, che non richiede esposizione in forma riassuntiva.
Da evidenziare che per le aziende con più unità produttive la procedura consente per ciascuna di esse l’indicazione dei dati del relativo RLS.
Ad operazione completata la procedura rilascia la stampa della ricevuta della comunicazione effettuata.
Nel caso in cui problemi di carattere tecnico non consentano il buon fine dell’inserimento dei dati per via telematica, ne è ammessa eccezionalmente la segnalazione tramite fax al n. 800 657 657, utilizzando il modello scaricabile dal sito INAIL o richiedibile alle sedi dell’Istituto.
Fonte Punto sicuro




