Un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) prevede la durata almeno ventennale delle marche temporali e amplia la validità nel tempo della firma digitale.
APPROFONDIMENTI
Marca temporale
La marca temporale è il sistema che permette di attribuire ad un documento informatico una data ed un orario certo ed opponibile a terzi (2).
Prima della modifica in oggetto, i soggetti certificatori erano tenuti a conservare le marche temporali all'interno di un apposito archivio informatico per un periodo non inferiore a cinque anni.
La sua validità era direttamente collegata al periodo di conservazione: superati i cinque anni i documenti cui era stata apposta una marca temporale rischiavano quindi di perdere rilevanza civilistico/fiscale.
Per effetto della modifica normativa, le marche temporali devono essere conservate per un periodo non inferiore ai 20 anni a cura dei certificatori accreditati che le hanno emesse, ovvero, su richiesta dell’interessato, per un periodo maggiore (3).
Firma digitale
La validità della firma ...
Il Decreto Legge sull’Abruzzo 39/2009 prevede l'entrata in vigore della nuove norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) dal 1 Luglio 2009 in particolare per le caratteristiche del calcestruzzo e l’acciaio. Il Governo si è formalmente impegnato a chiarire che l'applicazione delle nuove Norme Tecniche è vincolante solamente per i progetti presentati dopo il 30 giugno 2009. Siamo in attesa della formalizzazione.
APPROFONDIMENTI
Il Decreto Legge sull’Abruzzo 39/2009 prevede l'entrata in vigore della nuove norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) dal 1 Luglio 2009 in particolare per le caratteristiche del calcestruzzo e l’acciaio. Il Governo si è formalmente impegnato a chiarire che l'applicazione delle nuove Norme Tecniche è vincolante solamente per i progetti presentati dopo il 30 giugno 2009. Siamo in attesa della formalizzazione.
Obblighi per i progettisti
Il progettista ha l’obbligo di considerare le caratteristiche meccaniche ed i requisiti degli acciai previsti (1) per il dimensionamento delle armature in ...
Con la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 146/2009 di venerdi` scorso del decreto del ministero del Lavoro 4 marzo 2009, ha preso il via l’elenco nazionale dei medici competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’elenco da` attuazione alla previsione del decreto legislativo 81 del 2008, secondo cui i soggetti che vogliono svolgere la funzione di medico competente in materia di sicurezza del lavoro devono comunicare al ministero della Salute, dietro autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti che sono necessari per ricoprire il ruolo.
Tutti coloro che possiedono i requisiti indispensabili vengono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria presso il ministero del Lavoro, che ne cura l’aggiornamento.
Il decreto ministeriale 4 marzo, che e` in vigore dallo scorso sabato, regolamenta l’istituzione e la gestione dell’elenco.
Riferimenti. Il Sole 24 Ore, p. 35 - Parte l’elenco nazionale dei ...
Sono stati ulteriormente prorogati i termini per gli adempimenti previsti dal provvedimento del 27 novembre 2008 per gli amministratori di sistema.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha integrato e parzialmente modificato il provvedimento relativo agli "amministratori di sistema", recependo alcune indicazioni pervenute, anche da associazioni di categoria, nel corso della consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio.
Con le nuove disposizioni il Garante intende facilitare il corretto adempimento alle prescrizioni impartite, mantenendo comunque elevato il livello di protezione dei dati personali e le garanzie per i cittadini.
L'Autorità, in particolare, ha consentito che gli adempimenti connessi all'individuazione degli amministratori di sistema e alla tenuta dei relativi elenchi possano essere effettuati, oltre che dai titolari, anche dai responsabili del trattamento. Ciò allo scopo di rendere tali obblighi più agevoli per quelle realtà aziendali nelle quali determinati servizi informatici vengano svolti da società esterne.
Di conseguenza - limitatamente alle misure tecniche ...