Le disposizioni delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” cui al DM 14 gennaio 2008 entrano in vigore dal 30/06/09.
Tale normativa regola l’attività dei Centri di Trasformazione di acciaio per calcestruzzo armato; è definito centro di trasformazione ogni Luogo di lavorazione delle barre e dei rotoli nervati che comprende gli stabilimenti di presagomatura, i produttori di solaio, i magazzini edili, i centri di lavorazione delle barre per conto terzi in cantiere, gli stabilimenti di prefabbricazione di strutture in calcestruzzo, le postazioni di lavorazione in cantiere e ogni altro luogo connesso alla preparazione delle armature di acciaio in calcestruzzo armato. Chiunque opera in tali situazioni ha l’obbligo di ottenere un’attestazione di denuncia dell’attività da parte del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nominare un direttore tecnico, instaurare un sistema di rintracciabilità, procedere alla qualificazione del processo produttivo, eseguire delle prove sui presagomati.




