Quesito 01.
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ho elaborato alcuni Documenti di Valutazione dei Rischi 626 presso alcune Aziende, comprensivi della Valutazione del Rischio Chimico, Vibro e Rumore. Dato che i limiti di esposizione, valori d’azione, ecc… del D.Lgs. 81/08 sono i medesimi del D.Lgs. 187 e 195 sarebbe fattibile fare una dichiarazione che i contenuti dei «vecchi documenti» sono conformi al nuovo D.Lgs. 81/08?
L’art. 28 del Dlgs 81/2008 specifica quale deve essere l’oggetto della valutazione dei rischi e in particolare il comma 2 stabilisce cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi. Qualora il documento elaborato prima dell’entrata in vigore del DLgs sia già conforme all’art. 28 e completo con tutti i dai richiesti è evidente che non occorre modificare tale documento ma è sufficiente che lo stesso abbia «data certa».
Per quanto attiene ai rischi specifici va specificato che non sempre i limiti di esposizione sono uguali a quelli della vecchia normativa. Ad esempio, per le vibrazioni sono stati introdotti limiti relativi alle brevi esposizioni, per quanto attiene al rischio chimico non si parla più di «rischio moderato» ma di rischio «basso e irrilevante per la salute dei lavoratori». Si consiglia quindi di rivedere il documento alla luce delle nuove disposizioni del DLgs 81/2008.
Quesito 02
Il comma 2 art. 28 del Decreto 81/08 «testo unico» stabilisce che il documento di valutazione dei rischi debba avere una data certa. Cosa si intende per data certa?
Il decreto non indica quali siano le procedure per garantire data certa. E’ possibile rifarsi ad un precedente contenuto nell’art. 1 della L. 325/2000 del 5 dicembre 2000 (privacy). In relazione a tale disposto il garante per la protezione dei dati personali ha emanato in data 5/12/2000 un parere che ha fornito “Chiarimenti sulla data certa”.
Nel citato parere si legge:
In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante richiama l’attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:
a) ricorso alla c.d. «autoprestazione» presso uffici postali prevista dall’art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene;
b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto;
c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);
d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
Pertanto, si ritiene che nel caso in cui il documento di valutazione dei rischi sia redatto in conformità a tali sistemi sia sicuramente da ritenersi dotato di data certa.
Quesito 03
Anche il d.lgs. 81/2008 prevede che il mandato del RLS sia di tre anni?
Se si, in quale articolo del suddetto decreto si specifica questa caratteristica del mandato?
Il comma 5 dell’art. 47 del DLgs 81/2008, recita che:
«Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva». Il riferimento sono gli accordi interconfederali stipulati tra le OO.SS e le Organizzazion Datoriali (es: CGIL, CISL, UIL, Confindustria) che al momento non sono stati modificati
Quesito 04
Vorrei sapere se, per quanto riguarda le nomine del Responsabile Prevenzione Sicurezza, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente, secondo il testo Unico per la Sicurezza DLgs 81/ 08, sono da inviare all’ASL di competenza e all’Ispettorato del Lavoro con una raccomandata con ricevuta di ritorno?
Se non fosse più obbligatoria tale procedura come dobbiamo comportarci al fine di non incorrere nelle ammende?
Il DLgs 81/08 agli articoli 31 e 34 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché gli eventuali addetti individuandoli tra le persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, ovvero svolgendo direttamente tali compiti nei casi consentiti.
Non è più dovuta la comunicazione all’organo di vigilanza sia nel primo che nel secondo caso.
Nel corso di eventuali accertamenti il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare, attraverso l’esibizione di adeguata documentazione l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui sopra.
Circa il medico competente la sua designazione non deve essere comunicata all’organo di vigilanza (come avveniva in regime di vigenza del DLgs 626/94)
Infine per quanto riguarda l’RLS l’articolo 18, comma 1 , lettera aa) del DLgs 81/ 08 impone al datore di lavoro l’obbligo di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L’inottemperanza a tale obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 euro.
Non esistendo, al momento, una modulistica specifica, l’obbligo di legge può essere assolto con la semplice comunicazione
del nominativo del RLS alla sede INAIL di competenza, ovviamente avendo l’accortezza di acquisire e conservare la prova dell’avvenuta comunicazione.
Quesito 05
Il datore di lavoro che svolge compiti diretti di RSPP e che ha frequentato i corsi ex art. 10 dlgs 626/94 è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento?
Secondo l’art. 34, comma 3 del dlgs 81/08, il datore di lavoro che svolge compiti diretti di RSPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Tale obbligo si applica anche a coloro che hanno frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Ad oggi, non essendo ancora stato definito il previsto accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i corsi di aggiornamento non sono ancora stati attivati.
Quesito 06
Sono ancora permesse le visite preassuntive da parte dello Spresal per gli apprendisti maggiorenni e minorenni e per i minori non apprendisti?
Premesso che le norme contenute nella Legge 25/55 e s.m.i. e nella Legge 977/67 e s.m.i. non sono state abrogate o modificate dal D.Lgs. 81/08, si deve osservare che il divieto di effettuare visite mediche in fase preassuntiva indicato dal comma 3 dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08 si riferisce esclusivamente alle visite mediche di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Si deve altresì osservare che il DL n. 112 del 25/6/2008 ha abrogato l’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 che stabiliva che: “L’assunzione dell’apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto”. Di conseguenza le visite mediche per apprendisti sono abrogate.
Quesito 07
Un medico competente deve comunque partecipare alla valutazione del rischio anche eventualmente solo per escluderlo? (art 25) oppure il medico deve partecipare solo laddove vi siano attività che richiedono sorveglianza sanitaria? (art 29)
L’obbligo di procedere alla valutazione di tutti i rischi connessi all’attività lavorativa e la conseguente elaborazione del DVR contenenti gli elementi di cui all’articolo 28 è un obbligo non delegabile in capo al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro ritenga nella fase di valutazione dei rischi di avvalersi della collaborazione di un medico competente potrà integrare il gruppo dei suoi collaboratori coinvolti nella valutazione con tale figura professionale. Qualora al termine della valutazione dei rischi emerga la necessità di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria sarà compito del datore di lavoro procedere alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. In caso contrario il rapporto potrà intendersi concluso.
Fonte: Regione Piemonte: gruppo di quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/08.





Dove trovo il riferimento normativo che obbliga la presenza in cantiere di un estintore?