Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto, in corso di pubblicazione, mira ad agevolare programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche, definite dalla UE "estremamente preoccupanti", che rispondono ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006 (REACH).
Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi sono pari a 80 milioni di Euro a valere sul Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT). Sono, inoltre, disponibili risorse aggiuntive pari a 40 milioni di euro a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), per i quali almeno il 75% dei costi sia sostenuto nell'ambito delle medesime unità produttive.
La domanda di agevolazioni potrà essere presentata a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto ...
Esame dello schema del primo decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tante le novità e le modifiche previste.
Possiamo definirlo un vero e proprio nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro quello che è in elaborazione per apportare le correzioni e le integrazioni al D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81 previste dalla legge n. 123/2007 e ciò a seguito del numero considerevole degli articoli che le contengono (170), numero che supera abbondantemente la metà di quelli già costituenti il Testo Unico vigente.
Sono tante le novità e le modifiche che si prevedono sia ai vari Titoli del D. Lgs. n. 81/2008 che ai suoi allegati ed il condizionale è d'obbligo, come non mai, potendo lo schema del decreto correttivo originario subire delle variazioni lungo il complesso iter che lo attende ...
Il libro unico del lavoro, che ora sostituisce a tutti gli effetti il libro paga matricole, è anche un ottimo strumento per segnalare lo stato di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Partendo dal convincimento che la maggiore incidenza degli infortuni coincide con il lavoro irregolare (cioè lavoratori impiegati senza alcuna tutela assicurativa e previdenziale), il libro unico è anche adoperato per indicare la regolare gestione del personale, consentendo al datore di lavoro di registrare gli obblighi retributivi, contributivi e fiscali.
Il suo impiego appare così particolarmente importante nel settore degli appalti pubblici e privati, per esempio nel settore delle costruzioni, dove appare evidente il coinvolgimento del committente nella materia della sicurezza proprio attraverso la produzione, con qualsiasi modalità, del libro unico del lavoro.
Ai sensi dell’articolo 90 del Tuir, infatti, il committente come pure il responsabile dei lavori deve verificare l’idoneità “tecnico-professionale” dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori ...
Nella altalenante posizione assunta dalla Corte di Cassazione si registra una sentenza pro RSPP. La sua funzione è di consulente del datore di lavoro. L’obbligo di vigilanza e controllo rimane a carico del datore di lavoro.
La sua funzione è, in generale, quella di consulente del datore di lavoro dotato di competenze tecniche, nonché quella di svolgere compiti diversi, quali la individuazione dei fattori di rischio, l’elaborazione delle misure preventive e protettive e la determinazione delle procedure di sicurezza aziendale e non ha certamente il compito di controllo e di vigilanza dei lavoratori. Infatti l’obbligo di controllare l’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro è di competenza del datore di lavoro, anche se delegate, e non viene meno con la istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e tanto meno con la nomina del Responsabile del Servizio ...
Quesito 01.
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ho elaborato alcuni Documenti di Valutazione dei Rischi 626 presso alcune Aziende, comprensivi della Valutazione del Rischio Chimico, Vibro e Rumore. Dato che i limiti di esposizione, valori d’azione, ecc... del D.Lgs. 81/08 sono i medesimi del D.Lgs. 187 e 195 sarebbe fattibile fare una dichiarazione che i contenuti dei «vecchi documenti» sono conformi al nuovo D.Lgs. 81/08?
L’art. 28 del Dlgs 81/2008 specifica quale deve essere l’oggetto della valutazione dei rischi e in particolare il comma 2 stabilisce cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi. Qualora il documento elaborato prima dell’entrata in vigore del DLgs sia già conforme all’art. 28 e completo con tutti i dai richiesti è evidente che non occorre modificare tale documento ma è sufficiente che lo stesso abbia «data certa».
Per quanto attiene ai rischi specifici va specificato che non sempre i limiti di esposizione sono uguali ...
Il titolo VI del D.Lgs. 81/08 (movimentazione manuale dei carichi) ha apportato importanti innovazioni rispetto alla precedente normativa (Titolo V del D.Lgs. 626/94).
Innanzitutto la valutazione di rischi non è più limitata ai soli rischi che comportano lesioni dorso-lombari, ma deve essere estesa a tutte le attività lavorative che possono comportare patologie da sovraccarico biomeccanico, cioè di tutte le "strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervo vascolari" (art. 167, comma 2, lett. b).
Conformemente al nuovo dettato legislativo, l'allegato XXXII (che modifica e sostituisce i precedente allegato VI del "626") introduce nuovi elementi di valutazione in ordine a:
- caratteristiche del carico
- sforzo fisico
- caratteristiche dell'ambiente di lavoro
- esigenze connesse alla attività
- fattori individuali di rischio
- riferimenti a norme tecniche
In particolare, rispetto all'ultimo punto (riferimenti a norme tecniche) l'allegato XXXIII cita esplicitamente le norme della serie ISO 11228 (1-2-3) come quelle da considerarsi di riferimento per la valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei ...