Il Ministero dell’Interno ha disposto modifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, in merito ai requisiti di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione destinati ad essere installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
APPROFONDIMENTI
Il Ministero dell’Interno con Decreto del 16 febbraio 2009 (1), in vigore dal 28 febbraio 2009, ha disposto modifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione.
Il provvedimento si è reso necessario a fronte della necessità di dover modificare la comparazione vigente tra la classificazione europea e quella italiana, sulla base delle risultanze della sperimentazione effettuata nell’ultimo triennio e relativa al comportamento al fuoco dei prodotti da costruzione. I risultati ottenuti dalla sperimentazione hanno evidenziato che alcune classi europee corrispondano a quelle italiane.
Cosa prevede il Decreto 15 marzo 2005
Si ricorda che con Decreto 15 marzo 2005 (2) sono stati determinati i “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”.
Il nuovo provvedimento, in vigore dal 31 marzo 2005, si è reso necessario al fine di recepire nell’ordinamento italiano le disposizioni comunitarie relative alla classificazione ai fini della reazione al fuoco, dei prodotti da costruzione installati nelle attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
Sono soggetti alle nuove disposizioni i “materiali da costruzione” intesi come ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile, ai sensi dalla Direttiva 89/106/CEE e dal D.P.R. n. 246/93.
(1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/09.
(2) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30/03/05.




