Come ogni anno, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 10/91, il 30 aprile scade per le imprese l’obbligo di comunicazione annuale al Ministero dello Sviluppo Economico del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) tramite la FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia).
APPROFONDIMENTI
L’Energy Manager è una figura introdotta in Italia dalla Legge 10/91. L’incarico consiste nella raccolta e nell’analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell’uso efficiente dell’energia nella propria struttura e può essere svolto sia da un dipendente sia da un consulente esterno.
Le imprese soggette a tale obbligo sono quelle operanti nel settore industriale, terziario e dei trasporti che lo scorso anno abbiano registrato consumi di energia superiori rispettivamente a 10.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) nel settore industriale e a 1.000 tep negli altri settori. Le modalità di conversione dei diversi vettori energetici finali (benzina, elettricità, gasolio) sono riportati nella Circolare MICA 219/F del 1992. Per quanto riguarda il codice ATECO da indicare nella scheda di nomina, le imprese dovranno attenersi ai nuovi codici entrati in vigore dal 1° gennaio 2008.
La comunicazione del nominativo, obbligatoria anche nel caso in cui lo stesso sia invariato rispetto all’anno precedente, va redatta secondo il modulo disponibile sul sito www.fire-italia.it nella sezione dedicata agli “Energy Manager” ed inviata a mezzo raccomandata A/R alla stessa FIRE esclusivamente attraverso la C.P. n. 2334 – 00185 ROMA AD. La mancata comunicazione nei termini prescritti comporta l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative.
Per maggiori informazioni: FAQ sull’Energy Manager





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