Il Decreto legge 207/2008 , cosiddetto decreto “milleproroghe”, attraverso l’art. 32 proroga al 16-05-2009 i seguenti adempimenti ai punti 1, 2, 3, 4:
Data Certa del Documento di Valutazione dei Rischi.
Per data certa si intende in sintesi la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico.
Questa la procedura:
a. Apporre l’indicazione, datata e sottoscritta sulla prima pagina del documento, del numero delle pagine, preceduta dalla dizione “documento unico”;
b. Apporre la dicitura, sulla prima pagina del documento: “si richiede l’apposizione del timbro postale per la data certa”, seguito da data e firma;
c. Affrancare con francobolli (applicati sul primo foglio) e richiedere infine all’ufficio postale l’apposizione del timbro che annulli l’affrancatura. In questo modo si ottiene la certezza dell’esistenza “di quel documento a quella data”.
Nel D.Lgs.81/08 all’articolo 37, viene prescritta obbligatoriamente la “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, tra cui l’ RLS ,rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, (Articolo 2 – comma 1 Lettera i) : persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro).
l’ RLS per l’articolo 37, comma 10, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Ne consegue che il Documento di Valutazione dei Rischi deve necessariamente riportare l’avvenuta formazione sia dei lavoratori che dell’RLS e deve essere stato redatto entro il 31/12/2008.
Articolo 28 – COMMA 2
DVR: Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
1. Valutazione dei rischi (e relative sanzioni) solo per i “rischi stress lavoro correlati”
Articolo 28 – COMMA 1
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Invio all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno
Articolo 18 – COMMA 1 lettera r
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono
comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
3. Divieto di visite mediche “preassuntive”
Articolo 41 – COMMA 3 lettera a
Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate in fase preassuntiva.
Altre notizie sono disponibili nei documenti allegati al presente articolo
Fonte: Divisione Marketing – Gruppo QU.A.S.A.R. s.r.l.
Documenti.
Sicurezza – data certa
NUOVI OBBLIGHI E SCADENZE DEL D.LGS. 81-08




