Con il decreto legge “mille proroghe” di fine 2008 (d.l. n. 207/2008 in G.U. n. 304 del 31.12.2008) sono state dal Governo pesantemente aumentate, a decorrere dal 31 dicembre 2008, le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal Codice Privacy ed introdotte nuove ipotesi di violazioni.
Sono stati, inoltre, introdotti criteri generali di flessibilità nell’applicazione delle stesse sanzioni, prevedendo la riduzione per i casi meno gravi, ma anche l’aumento rilevante per le ipotesi aggravate, con possibilità peraltro di aumenti fino al quadruplo nei casi in cui, in considerazione delle condizioni economiche del contravventore, ciò appaia necessario al fine di dare reale efficacia alle sanzioni stesse.
Il decreto dovrà ora essere convertito in legge.
APPROFONDIMENTI
Con il provvedimento in questione, il Governo ha voluto privilegiare (rispetto ad un tradizionale sistema sanzionatorio basato su sanzioni penali) l’applicazione di sanzioni di tipo economico particolarmente pesanti al fine di creare un sistema dissuasivo efficace.
Di seguito si riportano alcune indicazioni sulle modifiche, relative alla rimodulazione delle sanzioni pecuniarie amministrative ed all’introduzione di nuove ipotesi di violazione, previste nel capo I del titolo III del Codice Privacy (d.lgs. n. 196/2003).
1- Ipotesi di violazioni
- Omessa o inidonea informativa all’interessato (art. 161). La violazione è ora punita con una sanzione da 6.000 a 36.000 Euro, per cui, applicando il meccanismo del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, l’importo diviene 12.000 Euro; prima la violazione era punita con la sanzione da 3.000 a 18.000 Euro per trattamenti di dati comuni (il pagamento in misura ridotta era di 6.000 Euro).
- Cessione dei dati irregolare (art. 162, comma 1). E’ ora punita con la sanzione da 10.000 a 60.000 Euro; prima la sanzione era da 5.000 a 30.000 Euro.
- Comunicazione di dati sanitari non attraverso personale medico (art. 84). E’ ora punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 Euro; prima era da 500 a 3.000 Euro.
- Trattamento di dati in violazione delle misure minime di sicurezza (art. 162, comma 2 bis).
Il decreto legge introduce una nuova ipotesi di violazione punita con sanzione pecuniaria amministrativa: i trattamenti di dati personali effettuati in violazione delle misure minime obbligatorie di sicurezza (previste dall’art. 33 del Codice e descritte nel disciplinare tecnico allegato allo stesso codice) sono ora sanzionati, in ogni caso, con la sanzione pecuniaria amministrativa da 20.000 a 120.000 Euro; per questa ipotesi è esclusa la possibilità dell’applicazione del criterio generale del pagamento in misura ridotta.
Questa sanzione si aggiunge alla fattispecie penale (prevista e punita, ora, esclusivamente con l’arresto dall’art. 169) per l’omessa adozione delle misure minime di sicurezza che rimane applicabile anche con il preesistente sistema di “ravvedimento operoso”.
- Trattamento di dati illecito (art. 162, comma 2 bis). Un’ulteriore ipotesi di nuova sanzione pecuniaria amministrativa riguarda i trattamenti di dati realizzati violando le regole fondamentali elencate nell’art. 167 (tra le quali vi sono le prescrizioni sul consenso al trattamento, sul rispetto delle autorizzazioni generali del Garante per il corretto trattamento dei dati sensibili e giudiziari, sull’invio di comunicazioni e-mail, fax, od sms indesiderate): anche in tal caso la sanzione pecuniaria amministrativa va da 20.000 a 120.000 Euro, con possibilità però di pagamento in misura ridotta pari a 40.000 Euro.
Tale norma introduce una sanzione pecuniaria che, quindi, si aggiunge autonomamente alla fattispecie penale descritta nell’art. 167 che permane.
- Inosservanza delle prescrizioni e divieti disposti dal Garante con propri provvedimenti (art. 162, comma 2 ter). Il comma 2 ter introduce una nuova sanzione pecuniaria amministrativa da 30.000 a 180.000 Euro per l’ipotesi di inosservanza di prescrizioni e divieti disposti dal Garante nei suoi provvedimenti.
- Omessa o incompleta notifica ( art. 163). Nei casi in cui è obbligatoria la notifica, l’inosservanza è ora punita con la sanzione da 20.000 a 120.000 Euro; prima era da 10.000 a 60.000 Euro.
- Omessa informazione od esibizione al Garante (art. 164) . Il nuovo importo va, ora, da 10.000 a 60.000 Euro; prima la sanzione andava da 4.000 a 24.000 Euro.
2- Nuovi meccanismi che garantiscono la flessibilità e modulazione delle sanzioni pecuniarie amministrative
- Casi di minore gravità e ipotesi aggravate (art. 164 bis, comma 1). Se taluna delle violazioni previste agli articoli 161, 162, 163 e 164 del Codice Privacy risulta di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura ridotta pari a due quinti.
- Più violazioni di un’unica o di più disposizioni (art. 164 bis, comma 2). Nel caso di più violazioni alle norme che fissano sanzioni pecuniarie amministrative (ad eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162 bis e 164), commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 300.000 Euro. In tal caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio (art. 164 bis, comma 3).
- Inasprimento per garantire l’efficacia patrimoniale della sanzione rispetto alle condizioni economiche delle trasgressore (art. 164-bis, comma 4). Le sanzioni pecuniarie amministrative possono essere aumentate fino al quadruplo qualora, nei limiti previsti dalle singole disposizioni, possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore: nelle ipotesi di violazione punita in modo elevato (ad esempio quella prevista dal nuovo art. 162, comma 2 ter) si potrebbe arrivare a 720.000 Euro.
- Pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione (art. 165). Il nuovo testo dell’art. 165 dispone che la sanzione accessoria della pubblicazione sui giornali dell’ordinanza ingiunzione con cui viene comminata la sanzione, trovi ora applicabile a tutte le ipotesi di violazioni amministrative.
Fonte: Confindustria PD




