Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione all’INAIL

Canale: Tutela della salute negli ambienti di lavoro

L’art.18 comma 1, lettera aa) del D.Lgs 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tuttavia in questa fase l’INAIL non ha ancora messo a punto le modalità con cui effettuare tale comunicazione, e quindi al momento non è dovuta nessuna segnalazione.

APPROFONDIMENTI
L’INAIL ha ribadito che, non essendo ancora definite le modalità di comunicazione di cui all’art. 18 comma1, lett. aa) del D.Lgs. 81/2008, al momento non è richiesta alcuna comunicazione. Le modalità ed i termini con cui effettuare tale comunicazione saranno tempestivamente resi noti non appena definiti.
In allegato la comunicazione emessa dall’Istituto.
Art.18 T.U. 81/2008. Nomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Comunicazione all’Istituto

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