Sicurezza - Rischi rumore e vibrazione
7 November 2008 – 6:29 pmRischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici
Decreto 09/04/08, n. 81 - aggiornamento documenti di valutazione - Se l’azienda ha una valutazione del rischio rumore effettuata ai sensi della precedente normative (titolo V-bis del DLGS.626/94).
L’aggiornamento della valutazione del rischio rumore deve intervenire qualora le variazioni introdotte dal Titolo VIII del DLgs.81/2008 richiedano a z i o n i d i p r e v e n z i o n e precedentemente trascurate o non richieste.
La valutazione del rischio con misurazioni in possesso dell’azienda dovrà quanto meno evidenziare I seguenti cinque elementi:
1. LEx e Lcpicco degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C);
2. presenza delle condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1, che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori impulsivi,ototossici, vibrazioni, ecc.);
3. individuazione delle aree con LAeq> 85 dB(A) e/o Lcpicco > 137 dB(C);
4. verifica dell ‘efficienza e dell’efficacia dei DPI uditivi;
5. indicazione del programma di misure tecniche e organizzative ex art.190, comma 2, quando LEx >80 dB(A) e/o Lcpicco > 135 dB(C);
Ciò premesso, l’aggiornamento della valutazione si rende ora necessario qualora nel precedente documento di valutazione non sia stato preso inconsiderazione anche solamente uno dei 5 elementi sopra citati.
Inoltre,l’aggiornamento sarà necessario anche nel caso in cui siano presenti lavoratori con esposizioni comprese tra il valore inferiore di azione (80 dB(A) / 135 dB(C)) ed il valore superiore di azione (85 dB(A) / 137 dB(C)) e l’azienda non avesse provveduto all’individuazione del programma di misure tecniche e organizzative, in quanto nella legislazione precedente questo diveniva obbligatorio solo al superamento del valore superiore di azione.
(FONTE: Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro: “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Prime indicazioni applicative”)
Modifiche in riferimento al documento di valutazione del rischio vibrazioni
Le principali modifiche introdotte dal nuovo decreto riguardano:
- la riduzione del livello di esposizione per le vibrazioni al corpo intero,pari a 1,00 m/s2 (precedente limite posto a 1,15 m/s2);
- l’introduzione dei l imiti di esposizione per i brevi periodi rispettivamente posti a:
o 20,00 m/s2, nel caso di sistema mano-braccio;
o 1,50 m/s2, nel caso di corpo intero.
Cosa si intende per “valori limite di esposizione su periodi brevi”, di cui all’art.201 DEL D. LGS. 81/2008
I valori limite di esposizione su periodi brevi (20,00 m/s2 per il sistema mano braccio e 1,50 m/s2 per il corpo intero) sono valori che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio e sono desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria sulle vibrazioni.
In attesa di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per “periodi brevi” si debba intendere un valore di accelerazione che può essere sopportato:
o per circa 1 minuto per il mano braccio e circa
o 3 minuti per il corpo intero.
(FONTE: Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e del le Province autonome in collaborazione con Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro:“Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII,Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Prime indicazioni applicative”)
IN CONCLUSIONE…
Dovrà essere verificato dall’RSPP che il documento di valutazione del rischio rumore rispetti quanto sopra riportato,soprattutto in termini di programma delle misure tecniche e organizzative, e, per quanto concerne le vibrazioni, che l’esposizione dei lavoratori non superino in nessun caso i nuovi limiti imposti dal D. Lgs. 81/2008.







