REACH – indicazioni per gli utilizzatori a valle

Sugli utilizzatori non ricade l’obbligo di registrare le sostanze che essi utilizzano, ad eccezione di quelle che essi importano (si fa riferimento in questo caso alla situazione valida per le sostanze prodotte o importate da paesi EXTRA UE).
Anche i preparati ed i polimeri che essi producono, a partire dalle sostanze utilizzate, non devono essere registrati.

Azioni suggerite per gli utilizzatori.
Identificare la sostanza utilizzando le informazioni a disposizione: nome commerciale, nome chimico, n. CAS, n. EINECS o n. ELINCS, classificazione ed etichettatura, frasi R ed S.
Stabilire se la sostanza rientra nelle categorie soggette ad Autorizzazione o a Restrizione: l’autorizzazione è concessa per usi specifici.
Definire i volumi di sostanza utilizzati annualmente.
Verificare il posizionamento della sostanza rispetto al campo di applicazione del REACH.
Raccogliere le informazioni disponibili sull’uso/i e sullo scenario/i di esposizione della sostanza.
Identificare l’uso/i della sostanza
.
Verificare la disponibilità di schede di sicurezza (SDS).

L’utilizzatore a valle deve, quindi,
– verificare che il proprio uso sia contemplato nella scheda dati di sicurezza inviata dal fornitore,
– applicare le stesee condizioni descritte negli scenari di esposizione,
– adottare le appropriate misure di gestione del rischio, sulla base delle informazioni ricevute.

Per maggiori informazioni si rimanda anche al sito dell’ECHA o si prega di contattarci al seguente indirizzo: commerciale@egq.it

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>