Sicurezza dei lavoratori nel caso di forniture di materiali in un cantiere o di ingegneria civile

Una circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che la redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) è obbligatoria unicamente per le imprese che eseguono in cantiere i lavori edili e di ingegneria civile. Sintesi e testo della circolare.

Una circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che la redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) è obbligatoria unicamente per le imprese che eseguono in cantiere i lavori edili e di ingegneria civile

E’ datata 28 febbraio 2007 la circolare del Ministero del Lavoro che ha per oggetto le problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali in un cantiere o di ingegneria civile.

Tanto attesa dagli addetti ai lavori, Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) in testa, la circolare chiarisce che la redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) è obbligatoria unicamente per le imprese che eseguono in cantiere i lavori edili e di ingegneria civile. Sono dunque escluse da questo obbligo le aziende che pur presenti in cantiere non partecipanao in maniera diretta all’esecuzioni dei lavori tra cui, per esempio, le aziende fornitrici a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti.
Per queste ultime, le esigenze di sicurezza possono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dal D.Lgs. 626/94 all’art.7.

A seguito di numerose richieste di chiarimento presentate al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la Circolare n. 4/2007 è stata fornita una interpretazione sull’applicazione delle disposizioni legislative in merito alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature in cantiere edile con il parere conforme del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province autonome.

Il Ministero del Lavoro precisa che l’obbligo di redazione del POS previsto dall’art. 9, comma 1, lettera c-bis) del D. Lgs.494/96 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 222/2003, è previsto unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati nell’Allegato I del D. Lgs.494/1996 e non può essere esteso anche a quelle che, se pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori escludendo esplicitamente proprio le aziende che svolgono l’attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti.

La Circolare il Ministero del Lavoro precisa che l’impresa esecutrice, in base all’art. 7, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 626/94, deve mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs.494/96 e dai Piani di Sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS quando previsti).

In particolare, devono essere soddisfatte le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature attraverso l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D. Lgs. 626/94.

Infine, l’azienda fornitrice, dovrà comunque curare che siano definite ed applicate le procedure interne di sicurezza per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere e delle quali è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale così come previsto all’art. 7, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 626/94.

Fonte: atecap.it, Direzione Provinciale del Lavoro di Modena
19/03/2007

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