Sicurezza cantieri e responsabilità delle diverse figure preposte sono stati temi in primo piano ad Ambiente Lavoro 2007, la fiera dedicata alla sicurezza sul lavoro che si è tenuta a Bologna dal 6 al 9 giugno. Tra i tanti convegni, nell’incontro “Formazione RSPP, Testo Unico, Codice Appalti. Novità e responsabilità penali e civili”, organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro hanno partecipato Michele Di Lecce, Procuratore capo di Alessandria e Beniamino Deidda procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste.
Sicurezza cantieri e responsabilità delle diverse figure preposte sono stati temi di primo piano ad Ambiente Lavoro 2007, la fiera dedicata alla sicurezza sul lavoro che si è tenuta a Bologna dal 6 al 9 giugno. Tra i tanti convegni, all’incontro “Formazione RSPP, Testo Unico, Codice Appalti. Novità e responsabilità penali e civili”, organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro, hanno partecipato Michele Di Lecce, Procuratore capo di Alessandria e Beniamino Deidda procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste.
La relazione di Michele Di Lecce ha approfondito la questione delle responsabilità legate all’affidamento dei lavori a terzi in presenza di un cantiere. In particolare il procuratore ha posto l’accento sul dovere alla prevenzione previsto dall’ordinamento italiano a partire dall’articolo 1 del dlgs 626/94. Un dovere ribadito in maniera più specifica per quel che riguarda i cantieri dal Dlgs 494/96, modificato poi con il Dlgs 528/99 che ha introdotto “le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili” vale a dire nei luoghi di lavoro dove si effettuano lavori edili o di ingegneria chimica.
La questione centrale affrontata da Di lecce riguarda la differenza degli obblighi prevenzionali tra il committente di un lavoro estraneo al settore costruzioni ed il committente dei lavori all’interno di un cantiere. In quest’ultimo caso la normativa prevede la presenza di altre figure di soggetti obbligati che non hanno alcun riscontro nella normativa generale (ad es. i coordinatori in materia di sicurezza durante la progettazione e durante la esecuzione dei lavori).
Il dubbio, sciolto dal procuratore Di Lecce, era sulla normativa da applicare nel caso di situazioni non immediatamente identificabili come cantieri. “In caso di attività svolte all’interno di un’azienda ci possono essere dubbi su quale normativa applicare – ha spiegato Di Lecce -. Se sussistono attività che normalmente si svolgono nei cantieri vanno applicate le norme specifiche. Altrimenti si applicherà la normativa generale. Anche nel caso di affidamento a terzi per lavori non identificabili con mansioni svolte in un cantiere si applicherà la norma generale. Rimane tuttavia obbligatorio per tutti aggiornare la valutazione dei rischi nel preciso momento in cui si decida di ricorrere a terzi. E’ inoltre un obbligo del datore di lavoro – ha affermato Di Lecce – pensare alla formazione e informazione dei lavoratori; alla costituzione del Servizio prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi ed alla messa a punto del Documento di sicurezza”.
Il discorso sulle responsabilità all’interno dei cantieri mobile o temporanei è stato poi approfondito da Beniamino Deidda. Partendo dalla figura del committente, il procuratore ha citato l’art. 2 del dlgs 494 che stabilisce l’interesse reale e non formale del committente dei lavori. Interesse che si traduce in precisi doveri delegabili in tutto o in parte al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Rspp è in sostanza l’alter ego del committente che deve per forza di cose, ed in maniera evidente dopo il dlgs 528/99, non coincidere con l’appltatore. Ha tra i suoi obblighi quello di prendere contatti con il progettista, con gli appaltatori e deve nominare il coordinatore per l’esecuzione.
In caso di più imprese presenti in cantiere sono previsti il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione. Il primo deve occuparsi della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e della predisposizione del fascicolo informativo. Il coordinatore esecutivo è invece il soggetto, diverso dal titolare dell’impresa appaltatrice, che è delegato dal committente o dal Rspp a sorvegliare l’esecuzione dei lavori. “Rispetto a tale figura – ha spiegato Deidda – il decreto 528/99 ha introdotto una novità che ha limitato in parte le responsabilità del coordinatore. Secondo l’art. 5 non deve più assicurare, bensì verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza. La minore dimensione della responsabilità del coordinatore sottolinea nello stesso tempo il fatto che l’applicazione dei piani di sicurezza è compito preciso delle ditte esecutrici, mentre al coordinatore spetta solo la verifica di questa applicazione mediante opportune azioni di coordinamento”.
Le relazioni di Di Lecce e Deidda saranno pubblicate sulla rivista “Ambiente e Lavoro” di giugno. Fonte Sicurweb.




