È sempre possibile produrre le certificazioni ISO richieste dal bando di gara in copia semplice e non in copia autentica, come prescritto dal bando. Lo ha affermato il Consiglio di Stato.
Secondo il Giudice amministrativo (sentenza 2355/2007), la prescritta certificazione può sempre essere effettuata mediante il sistema dell’autocertificazione; e questo a prescindere dalla previsione dell’articolo 49 del Dpr 445/2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), secondo cui “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.”. Il CdS ritiene infatti che i certificati di conformità Ce non possano “essere confusi con le ipotesi di certificazioni di qualità riconducibili alle norme uniformi Iso e Uni.”.
Fonte: www.reteambiente.it/ra/normativa/news/9819_CdS2355_07_news.htm




