Edilizia. DURC: dopo l’affidamento va verificato il solo documento di regolarità della società esecutrice dei lavori
30 July 2010 – 6:50 pmDURC: dopo l'affidamento va verificato il solo documento di regolarità della società esecutrice dei lavori. Con l'Interpello n. 19/2010 del 09/06/2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC) nel caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI). In particolare nella fattispecie esaminata l'ATI sottoscrive un contratto di appalto e costituisce una società consortile per l'esecuzione dei lavori. In primo luogo, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a), del D.Leg.vo 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII, che al punto 01 prevede per le imprese affidatarie di indicare al committente/responsabile dei lavori almeno i nominativi e le mansioni dei soggetti della propria impresa incaricati per l'assolvimento dei compiti ...







